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Note spese dipendenti non sufficienti per provare l’inerenza dei costi

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Con riferimento al reddito d’impresa, la semplice produzione di documenti di spesa (quali le “note spese” liquidate da una società ai propri dipendenti) non prova di per sé la sussistenza del requisito della inerenza all’attività di impresa. Affinchè un costo possa essere incluso tra le componenti negative del reddito, infatti, non solo è necessario che ne sia certa l’esistenza, ma occorre altresì che ne sia comprovata l’inerenza, vale a dire che si tratti di spesa che si riferisce ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa.

Per provare tale ultimo requisito, non è sufficiente poi che la spesa sia stata dall’imprenditore riconosciuta e contabilizzata, atteso che una spesa può essere correttamente inserita nella contabilità aziendale solo se esiste una documentazione di supporto, dalla quale possa ricavarsi, oltre che l’importo, la ragione della stessa (Cass. 9 maggio 2017, n. 11241).

Tale principio è stato affermato anche da Cass. 18 gennaio 2022, n. 1449 . Per i giudici di legittimità, inoltre:

  1. l’inerenza all’attività d’impresa delle singole spese e dei costi affrontati, indispensabile per ottenerne la deduzione ex art. 109 del Tuir, va definita come una relazione tra due concetti – la spesa (o il costo) e l’impresa – sicché i costo (o la spesa) assume rilevanza ai fini della qualificazione della base imponibile, non tanto per la sua esplicita e diretta connessione a una precisa componente di reddito, bensì in virtù della sua correlazione con un’attività potenzialmente idonea a produrre utili (Cass. 9 maggio 2017, n. 11241, 27 febbraio 2015, n. 4041 );
  2. il principio dell’inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d’impresa (e non dall’art. 109, comma 5, del Tuir, riguardante il diverso principio della correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili) ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità (anche solo potenziale o indiretta), in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico e non assumendo rilevanza la congruità delle spese, perché il giudizio sull’inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo (Cass. 11 gennaio 2018, n. 450 );
  3. il controllo del Fisco sull’inerenza dei costi d’impresa, ai fini della loro deducibilità, non può interferire nel campo delle scelte imprenditoriali, a meno che la sproporzione tra prestazioni non sia rilevante ed evidente ictu oculi (Cass. 2 febbraio 2021, n. 2224 ).

 

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