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Notifica cartelle esattoriali da liquidazione automatica: decadenza al 31 dicembre

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In base alle previsioni di cui alla lettera a), comma 1, dell’art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, l’Agente della riscossione deve provvedere alla notifica della cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza entro il 31 dicembre:

  • del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli artt. 19 e 20 del testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
  • del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’art. 36-ter del citato D.P.R. n. 600/1973;
  • del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio;
  • ecc.

Di conseguenza entro il prossimo 31 dicembre 2025, a pena di decadenza, devono essere notificate le cartelle di pagamento relative ai periodi d’imposta:

  • 2021 (REDDITI e IVA 2022), se riferite a per liquidazione automatica delle dichiarazioni fiscali;
  • 2020 (REDDITI 2021), se riferite al c.d. controllo formale delle dichiarazioni.

Per le società che non hanno l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare, rispetto alla liquidazione automatica il suddetto termine decadenziale decorre dalla “scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è stata presentata”.

Si ritiene non applicabile la proroga di 542 giorni, combinato disposto ex art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 e art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2015, in quanto i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi per le suddette annualità con decadenza al 31 dicembre non erano ancora spirati.

Si ricorda inoltre che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18893/2021, ha ritenuto legittima la cartella di pagamento emessa a seguito del controllo automatizzato anche se non è stata preceduta dalla comunicazione di irregolarità (avviso bonario), se la pretesa impositiva deriva da somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente e non versate.

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