Passa al contenuto principale

Notifiche su PEC provvisoria: criticità e gestione della cartella esattoriale

|

Quando si parla di notifiche di cartelle esattoriali via PEC, l’attenzione del professionista si concentra quasi sempre sulla correttezza sostanziale dell’indirizzo di recapito utilizzato dall’agente della riscossione.

In alcuni casi potrebbe sorgere un problema di coordinamento tra la pubblicità legale del Registro imprese e l’utilizzo della PEC “assegnata d’ufficio” dalla Camera di Commercio.

La situazione è la seguente.

Una ditta individuale o una società comunica una PEC poi non rinnovata.

In assenza di un indirizzo valido, la Camera di commercio attribuisce all’impresa una PEC d’ufficio, come avviene ormai di prassi per garantire la reperibilità digitale dei soggetti iscritti.

Successivamente il titolare riattiva una propria PEC e presenta la pratica per comunicarla al Registro imprese.

Nello stesso giorno in cui la pratica viene evasa e la nuova PEC viene iscritta, l’impresa riceve però una cartella di pagamento notificata da Agenzia delle Entrate-Riscossione sulla PEC d’ufficio.

Il dubbio è immediato e tecnicamente rilevante: può ritenersi valida una notifica eseguita su un indirizzo PEC che, alla data di consegna del messaggio, non risulta più l’indirizzo ufficiale dell’impresa nei pubblici registri?

Gli artt. 26 e 26-bis del D.P.R. n. 602/1973 consentono la notifica delle cartelle alle imprese individuali e alle società tramite PEC agli indirizzi risultanti dai pubblici elenchi INI-PEC.

Il principio non è generico: l’agente della riscossione deve attingere ai dati ufficiali presenti nel Registro imprese (e nei correlati elenchi pubblici) e la validità della notifica si valuta con riferimento all’indirizzo risultante al momento dell’invio

Il Registro imprese ha infatti pubblicità legale ed efficacia dichiarativa.

Ciò significa che i terzi qualificati – tra cui l’agente della riscossione e la stessa Agenzia delle Entrate – sono tenuti a fare affidamento sui dati ivi presenti, senza possibilità di invocare indirizzi diversi o precedenti.

Se la cartella è stata inviata quando, nei registri pubblici, risultava ancora soltanto la PEC d’ufficio, la notifica è difficilmente contestabile: l’agente ha utilizzato l’unico indirizzo ufficiale disponibile in quel momento.

Se invece la consegna del messaggio PEC è avvenuta quando il Registro imprese riportava già la nuova PEC, la situazione cambia radicalmente.

In quel momento, la PEC d’ufficio non era più l’indirizzo ufficiale dell’impresa. L’agente avrebbe dovuto notificare al nuovo recapito risultante dai pubblici elenchi INI-PEC.

La notifica, quindi, è stata eseguita su un indirizzo non più legalmente riferibile al destinatario.

Per il professionista, questo si traduce in un accertamento sulla visura storica del Registro imprese con l’indicazione dell’orario di iscrizione della nuova PEC per confrontarla con le ricevute di accettazione e consegna della PEC contenente la cartella.

Il confronto degli orari è l’elemento decisivo su cui si fonda l’eventuale ricorso.

La questione, dunque, non è meramente formale ma sostanziale. Dal momento dell’iscrizione, il nuovo indirizzo è quello opponibile ai terzi.

L’agente della riscossione ha l’onere di verificare l’aggiornamento dei dati prima di procedere. Se non lo fa, la notifica è affetta da un vizio che può essere fatto valere in giudizio.

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta