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Nuove istruzioni UIF per le segnalazioni di operazioni sospette: cosa cambia per i professionisti dal 1° luglio 2026

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Dal 1° luglio 2026 entrano in vigore le nuove istruzioni per le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) emanate dall’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), approvate con provvedimento del 18 dicembre 2025. L’intervento regolatorio è finalizzato a rafforzare la tempestività, la completezza e la qualità informativa delle segnalazioni, valorizzandone l’efficacia quale strumento di prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Il nuovo impianto si articola in tre parti:

  1. principi e regole della collaborazione attiva;
  2. adempimenti organizzativi e procedurali;
  3. modalità di utilizzo del portale Infostat-UIF e di compilazione della segnalazione.

La dimensione organizzativa: l’elemento di maggiore novità – La seconda parte del provvedimento rappresenta l’aspetto di più significativa innovazione e assume particolare rilievo operativo per i destinatari non sottoposti alla supervisione delle Autorità di vigilanza di settore, categoria nella quale rientrano i professionisti.

Le istruzioni introducono indicazioni più articolate sulla dimensione organizzativa della collaborazione attiva, riconoscendo che l’efficacia del sistema segnaletico dipende anche dalla presenza di presidi interni idonei a supportare l’individuazione e la valutazione delle operazioni sospette. Viene richiamato espressamente il principio di proporzionalità: gli assetti organizzativi devono essere calibrati in funzione delle dimensioni, della natura e della complessità dell’attività svolta dal destinatario.

Il referente SOS – Assume centralità la figura del referente per le segnalazioni di operazioni sospette (referente SOS), individuato:

  • nel destinatario persona fisica; ovvero
  • qualora il destinatario non coincida con una persona fisica, nel legale rappresentante o in un suo delegato,

così come identificati nel portale Infostat-UIF. Al referente sono attribuiti compiti operativi rilevanti: la conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni, il riscontro tempestivo e completo alle richieste della UIF e degli organi investigativi, e la disponibilità in occasione dei controlli.

La procedura interna di segnalazione – Accanto al referente, viene valorizzata l’adozione di una procedura interna di segnalazione, volta a disciplinare le modalità con cui, all’interno dell’organizzazione del destinatario, vengono individuate e analizzate le operatività potenzialmente rilevanti ai fini antiriciclaggio. La procedura è particolarmente rilevante quando il destinatario:

  • non coincide con una persona fisica; ovvero
  • opera in forma associata o societaria.

Può tuttavia essere prevista anche per i destinatari individuali che si avvalgono di dipendenti o collaboratori nello svolgimento degli adempimenti antiriciclaggio.

Le criticità applicative per gli studi professionali – Per gli studi professionali, in particolare quelli di minori dimensioni, le nuove previsioni possono presentare criticità applicative legate alla limitata struttura organizzativa, alla sovrapposizione di ruoli e alla difficoltà di formalizzare procedure interne proporzionate senza aggravare gli oneri gestionali. Il principio di proporzionalità rappresenta, in questo senso, la chiave di lettura per dimensionare correttamente i presidi senza eccessi.

Le modalità di trasmissione delle SOS – Le istruzioni precisano che:

  • i professionisti possono trasmettere le SOS alla UIF personalmente o, se possibile, tramite i rispettivi Organismi di autoregolamentazione;
  • qualora esercitino l’attività in forma associata o societaria, possono inviare la segnalazione in qualità di studio associato o società tra professionisti di appartenenza, nel cui ambito è stata espletata la prestazione da cui sono emerse le operazioni sospette.

Con specifico riferimento ai commercialisti, la piattaforma Ar-SOS consente di operare in conformità alle disposizioni normative, garantendo la trasmissione cifrata delle informazioni e un elevato livello di tutela della riservatezza. L’accesso ai servizi avviene previa registrazione e autenticazione dell’utente, che può avvalersi di una suite integrata di applicazioni.

Il contenuto obbligatorio della segnalazione – La SOS deve contenere i seguenti dati e informazioni:

  • dati identificativi (classificazione, rischio, ammontare);
  • elementi informativi in forma strutturata sulle operazioni (almeno una operazione sospetta), sui soggetti (almeno un soggetto), sui rapporti (nessuno, uno o più) e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
  • altri elementi strutturati relativi a eventuali provvedimenti, segnalazioni collegate e fenomenologie rilevate;
  • elementi descrittivi in forma libera sull’operatività segnalata e sui motivi del sospetto;
  • eventuali documenti allegati, da inserire solo se strettamente funzionali a rendere chiari gli elementi di sospetto descritti.

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