Le procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza previste dal nuovo Codice delle crisi d’impresa, sono applicabili anche nei confronti degli imprenditori aventi la sede principale all’estero, anche qualora in un altro Stato sia stata aperta una procedura analoga: lo dispone l’art. 26 del medesimo Codice, il cui testo è stato approvato giovedì scorso in via preliminare dal Consiglio dei Ministri (in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155).
La norma precisa in particolare che:
La riforma prevede, tra l’altro, il diritto dell’imprenditore che ha presentato all’Organismo di composizione delle crisi un’istanza tempestiva e che ne ha seguito in buona fede le indicazioni, ai seguenti benefici, cumulabili tra loro:
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