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Nuovo correttivo Omnibus: riallineamento straordinario tra i valori contabili e fiscali

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Il nuovo correttivo Omnibus della riforma fiscale, approvato dal Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2026 in via preliminare, interviene anche in materia di divergenze tra i valori contabili e fiscali con una disposizione a carattere straordinario.

L’obiettivo è quello di intercettare un evidente trattamento differenziato per coloro i quali hanno compiuto specifiche operazioni sulla base della previgente disciplina, prima dell’intervento del D.Lgs n. 192/2024, agevolando anche i disallineamenti pregressi.

Così ad esempio il nuovo regime di riallineamento di cui al Decreto appena citato, era escluso per i cambiamenti di principi contabili realizzati fino al periodo d’imposta 2023 (per i soggetti “solari”).

L’art. 6 nello specifico prevede quanto segue: le divergenze tra i valori contabili e fiscali degli elementi patrimoniali emerse a seguito delle fattispecie di cui all’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, realizzatesi in periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2024, esistenti al termine del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, possono essere riallineate, ai fini dell’imposta sul reddito delle società, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, secondo le disposizioni dell’art. 11, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 192/2024.

Come da relazione illustrativa nel sistema fiscale previgente le discipline di riallineamento delle divergenze tra valori contabili e fiscali emersi in seguito al cambiamento del sistema contabile erano applicabili solo in casi limitati. Inoltre, anche in questi casi erano previste condizioni di accesso particolarmente gravose che limitavano l’accesso ai regimi di riallineamento.

Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 ha previsto una disciplina di riallineamento di carattere generale applicabile nelle fattispecie individuate dall’art. 10, comma 1:

  • FTA,
  • variazione di un principio IAS/IFRS,
  • variazione di un principio OIC,
  • ritorno ai principi contabili OIC c.d. LTA,
  • operazioni straordinarie tra soggetti che applicano principi contabili differenti o sottoposti a obblighi informativi di bilancio differenti,
  • ecc.

Tuttavia, la nuova disciplina si applica alle sole operazioni poste in essere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno civile è il periodo d’imposta 2026).

Per evitare ingiustificate penalizzazioni e ridurre i costi amministrativi delle imprese appare opportuno introdurre una norma che consenta anche ai soggetti che non hanno potuto avvalersi dei regimi di riallineamento nel previgente assetto normativo di applicare – in via straordinaria e una tantum – le nuove discipline di riallineamento.

Con tale obiettivo il comma 1 dispone che possono essere riallineate ai fini dell’imposta sul reddito delle società, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, le divergenze tra i valori contabili e fiscali degli elementi patrimoniali relative alle fattispecie di cui all’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 192/2024, secondo le disposizioni dell’art. 11, comma 1, del medesimo D.Lgs. (c.d. riallineamento a saldo globale).

Il riallineamento per saldo globale consente di riallineare la somma algebrica delle divergenze tra valori contabili e fiscali degli elementi patrimoniali che, in conseguenza del realizzarsi di una delle fattispecie elencate subiscono una modifica alla relativa rappresentazione contabile.

Se questa somma porta ad un saldo positivo il relativo importo:

  • è soggetto a tassazione separata
  • con aliquota ordinaria dell’Ires e dell’IRAP.

Con saldo negativo invece: il relativo importo è ammesso in deduzione in quote costanti nel periodo di imposta in cui è esercitata l’opzione per il riallineamento e nei successivi fino a un numero di periodi d’imposta pari alla maggiore durata residua delle fattispecie oggetto di riallineamento. Comunque, in un numero di periodi di imposta complessivamente non inferiore a dieci.

Il comma 2 del nuovo art. 6 specifica che tale riallineamento ha effetto a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e la relativa opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d’imposta.

Inoltre, l’imposta è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Da ultimo si stabilisce, al comma 3, che eventuali rettifiche del perimetro delle operazioni da riallineare, operate in sede di svolgimento dell’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria, non determina la caducazione dell’opzione per il riallineamento (che resta, dunque, valida) ma incide sulla rideterminazione della base imponibile del riallineamento stesso e, di conseguenza, sull’ammontare delle relative imposte o deduzioni generate in applicazione del citato art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 192/2024.

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