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OIC 25: imposta sostitutiva con imputazione generica al P.N.

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Tra gli emendamenti ai principi contabili nazionali di recente approvazione definitiva, di particolare rilievo quello che interviene sull’OIC 25 la cui finalità è quella di definire i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle imposte sul reddito, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

L’emendamento interviene nello specifico in tema di contabilizzazione dell’imposta sostitutiva da corrispondere per l’affrancamento delle riserve in sospensione di imposta aggiungendo il paragrafo 65A.

In particolare, viene stabilito che il debito per l’imposta sostitutiva è iscritto nello Stato patrimoniale della società in contropartita a una riserva di patrimonio netto e non, invece, in riduzione della relativa riserva di patrimonio netto, come previsto inizialmente dalla bozza.

Dunque, la versione aggiornata del principio specifica che l’imposta sostitutiva vada rilevata in contropartita al patrimonio netto, senza individuare una specifica riserva; inoltre è stato indicato il trattamento contabile da seguire nel caso in cui la società avesse invece iscritto, in sede di rilevazione della riserva da rivalutazione, una passività per imposte differite.

Circa la decorrenza della novità, le modifiche si applicano ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2026 o da data successiva.

Tuttavia, è possibile applicare gli emendamenti in via anticipata ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2025.

Eventuali effetti derivanti dall’applicazione delle modifiche apportate alla precedente versione dell’OIC 25 possono essere rilevati in bilancio prospetticamente ai sensi dell’OIC 29.

Pertanto le componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio possono continuare ad essere contabilizzate in conformità al precedente principio.

Si riporta il nuovo paragrafo 65 A dell’OIC 25: la normativa fiscale può prevedere la facoltà per una società di riallineare il valore fiscale delle riserve in sospensione di imposta mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte dirette (c.d. affrancamento). In questi casi, il debito per imposta sostitutiva è iscritto nello stato patrimoniale della società in contropartita ad una riserva di patrimonio netto dopo aver riversato, se presenti, le relative imposte differite. Gli eventuali interessi dovuti nel caso di pagamento rateale dell’imposta sostitutiva sono rilevati per competenza quando matureranno e sono imputati al conto economico.

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