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OIC: in consultazione il Documento interpretativo 12 sulla valutazione dei titoli non immobilizzati

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L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha posto in consultazione la bozza del Documento interpretativo n. 12, finalizzato a chiarire gli aspetti tecnico-contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati nei bilanci degli esercizi 2025 e 2026. Il documento recepisce le disposizioni introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (Legge di Bilancio 2026), che consente alle imprese che non adottano i principi contabili internazionali di derogare temporaneamente al criterio ordinario di valutazione previsto dal Codice civile.

In particolare, la norma permette di valutare i titoli iscritti nell’attivo circolante in base al valore di iscrizione risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. La facoltà è tuttavia limitata ai casi in cui la perdita di valore sia ritenuta temporanea: restano infatti escluse le perdite di carattere durevole, che devono comunque essere rilevate in bilancio secondo i principi contabili nazionali.

L’ambito di applicazione riguarda sia i titoli di debito sia i titoli di capitale classificati nell’attivo circolante e valutati ai sensi dell’art. 2426 del Codice civile. Restano invece esclusi gli strumenti finanziari derivati, che continuano a essere valutati al fair value secondo quanto previsto dall’OIC 32, nonché i titoli oggetto di copertura o particolari strumenti ibridi quotati per i quali continuano ad applicarsi le specifiche regole contabili vigenti.

La società che decide di avvalersi di tale facoltà deve inoltre destinare a una riserva indisponibile una quota di utili pari alla differenza tra il valore contabile dei titoli e il corrispondente valore di mercato alla data di chiusura dell’esercizio, al netto dell’effetto fiscale. Nel caso in cui gli utili dell’esercizio non siano sufficienti, la riserva può essere integrata utilizzando altre riserve disponibili o utili futuri.

Le imprese che si avvalgono di questa facoltà sono tenute a fornire in nota integrativa specifiche indicazioni:

  • sulle modalità con cui si sono avvalse della deroga, indicando i criteri seguiti per l’individuazione dei titoli oggetto di deroga;
  • sulla differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio ed il relativo valore desumibile dall’andamento del mercato e le motivazioni per cui hanno ritenuto la perdita temporanea.

Il nuovo Documento interpretativo si applica ai bilanci relativi agli esercizi 2025 e 2026.

Proprio in considerazione della continuità con la disciplina precedente, l’OIC ha previsto per la consultazione pubblica un periodo particolarmente breve. Le osservazioni degli stakeholder potranno essere inviate entro il 12 marzo 2026; al termine della consultazione l’organismo procederà con l’eventuale revisione del testo e con la successiva pubblicazione della versione definitiva del documento interpretativo.

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