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Ok alla detrazione dell’Iva all’importazione anche in caso di noleggio

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L’Iva che sia stata assolta in dogana è detraibile anche nel caso in cui il bene importato sia oggetto di un contratto di noleggio: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 11 gennaio 2019, n. 6 .

Tale conclusione si appoggia essenzialmente sui principi dell’ordinamento tributario nazionale e comunitario, come interpretati dalla Corte di Giustizia Ue, dalla giurisprudenza di legittimità di matrice domestica e dalla stessa Amministrazione fiscale.

In particolare:

  1. gli articoli 19, comma 1, e 67 , del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, trovano fondamento nell’art. 168 della Direttiva Iva, ai sensi del quale “Nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto, nello Stato membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre dall’importo dell’imposta di cui è debitore gli importi seguenti: a) l’IVA dovuta o assolta in tale Stato membro per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno resi da un altro soggetto passivo; (…) e) l’IVA dovuta o assolta per i beni importati in tale Stato membro”;
  2. per effetto dell’art. 201 della medesima direttiva, “All’importazione l’IVA è dovuta dalla o dalle persone designate o riconosciute come debitrici dallo Stato membro d’importazione”;
  3. a tal fine rilevano anche gli articoli 77 e 170 del Codice doganale dell’Unione (Regolamento 9 ottobre 2013, n. 952/2013);
  4. secondo un costante orientamento della Corte di Giustizia Ue:
    a. “la sussistenza di un nesso diretto ed immediato tra una specifica operazione a monte ed una o più operazioni a valle, che conferiscono il diritto a detrazione, è necessaria, in via di principio, affinché il diritto a detrazione dell’IVA assolta a monte sia riconosciuto al soggetto passivo e al fine di determinare la portata di siffatto diritto. Il diritto a detrarre l’IVA gravante sull’acquisto di beni o servizi a monte presuppone che le spese compiute per acquistare questi ultimi facciano parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni tassate a valle che conferiscono il diritto a detrazione (…). Il diritto a detrazione è tuttavia ammesso a beneficio del soggetto passivo anche in mancanza di un nesso diretto e immediato tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle che conferiscono un diritto a detrazione, qualora i costi dei servizi in questione facciano parte delle spese generali del soggetto passivo e, in quanto tali, siano elementi costitutivi del prezzo dei beni o dei servizi che esso fornisce. Spese di tal genere presentano, infatti, un nesso diretto e immediato con il complesso delle attività economiche del soggetto passivo” (Corte di Giustizia Ue, 14 settembre 2017, causa C-132/16);
    b. va escluso il diritto alla detrazione dell’Iva all’importazione gravante sul trasportatore “che non è né l’importatore né il proprietario delle merci”, ma che ne ha soltanto assicurato il trasporto e il trattamento doganale nell’ambito della sua attività di trasportatore di merci soggetto Iva; per gli eurogiudici, infatti, il valore delle merci trasportate non fa parte delle spese costitutive dei prezzi fatturati da un trasportatore la cui attività è limitata al trasporto di tale merce dietro corrispettivo (Corte di Giustizia Ue, sentenza 25 giugno 2015, causa C-187/14);
    c. “nell’ambito dell’applicazione del criterio del nesso diretto, incombente alle amministrazioni nazionali e ai giudici nazionali, questi devono prendere tutte le circostanze in presenza delle quali si siano svolte le operazioni (…) e tener conto unicamente delle operazioni che siano oggettivamente connesse all’attività imponibile del soggetto passivo. La sussistenza di tale nesso deve dunque essere valutata alla luce del contenuto oggettivo dell’operazione considerata” (Corte di Giustizia Ue, sentenza 14 settembre 2017, causa C-132/16).

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