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Oneri deducibili e detraibili, crediti d’imposta e visto di conformità

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Con la Circolare n. 7 del 25 giugno 2021 l’Agenzia delle Entrate pubblica l’edizione aggiornata della Guida (ora definita “Raccolta”) con le novità normative e di prassi riguardanti oneri detraibili, deducibili, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2020.

La trattazione tiene conto anche degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato, ai fini del rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione e della conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.

Tra le novità analizzate dalla Circolare le nuove agevolazioni in materia edilizia, tra cui la disciplina del “Superbonus” di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020, il “bonus facciate” introdotto dall’art. 1, commi da 219 a 223 della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), e il “bonus vacanze” disciplinato dall’art. 176 del D.L. n. 34/2020.

Con riferimento al rilascio del visto di conformità, la circolare ha tra l’altro precisato che il Caf e il professionista, che si siano accorti di un errore commesso nell’apposizione del visto di conformità al Modello 730, possono trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, con il consenso di quest’ultimo; altrimenti possono inviare una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, sempreché l’infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione prevista dall’art. 26, comma 3-ter, del D.M. 164/1999. La norma precisa che in questo caso la somma dovuta può essere ridotta avvalendosi del ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997).

La circolare precisa inoltre che la sussistenza della condizione che “il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione” si deve ritenere soddisfatta attraverso l’acquisizione della prova che l’intermediario abbia comunicato al contribuente per iscritto (ad esempio tramite raccomandata), al domicilio fiscale del contribuente o al diverso indirizzo comunicato da quest’ultimo al Caf o al professionista, l’invito a presentare una nuova dichiarazione. La prova dell’effettuazione della comunicazione può essere costituita anche dalla notizia della società incaricata della trasmissione che il destinatario non può essere raggiunto. Non è quindi necessario esibire la prova dell’esplicito diniego del contribuente.

Si ricorda inoltre che:

  1. il professionista abilitato, il responsabile dell’assistenza fiscale (Raf) e, in solido con quest’ultimo, il Caf sono tenuti al pagamento di un importo pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, semprechè il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
    Tali sanzioni si applicano a partire dall’assistenza fiscale prestata nel 2019 (sull’argomento si rinvia anche alla circolare 24 maggio 2019, n. 12/E);
  2. con riferimento a spese suddivise in più anni, il controllo dev’essere effettuato “ad ogni utilizzo della rata dell’onere ai fini del riconoscimento della spesa”.
    A tal fine si richiama la circolare 31 maggio 2005, n. 26/E, secondo cui il soggetto che presta l’assistenza fiscale può, qualora abbia già verificato la documentazione in relazione ad una rata precedente e ne abbia conservato copia, non chiederne un’ulteriore copia al contribuente.

Circolare n. 7 del 25 giugno 2021

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