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Online la guida delle Entrate sul risparmio energetico

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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida aggiornata delle agevolazioni fiscali riconosciute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Al riguardo si precisa quanto segue:

  1. ai sensi dell’art. 16-bis del Tuir, sono detraibili nella misura del 50 per cento le spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96mila euro per unità immobiliare, sostenute dai contribuenti che possiedono o detengono l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi;
  2. la misura è stata prorogata da ultimo fino al 31 dicembre 2018 dall’art. 1, comma 3 , lettera b), n. 1), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018);
  3. tra gli interventi agevolabili, la lettera h) del citato art. 16-bis del Tuir comprende quelli “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia”, prevedendo che tali opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie, acquisendo un’idonea documentazione attestante il conseguimento di “risparmi energetici” in applicazione della normativa vigente;
  4. con riferimento alla possibilità di riconoscere tale detrazione per l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito tra l’altro che:
    a. a tale domanda va data risposta affermativa (Risoluzione 2 aprile 2013, n. 22/ECircolare 27 aprile 2018, n. 7/E);
    b. a tal fine, è peraltro necessario che l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc.) e, quindi, che lo stesso sia posto direttamente a servizio dell’abitazione;
    c. la detrazione in esame non è comunque cumulabile con le tariffe incentivanti, mentre può essere cumulata con il meccanismo dello scambio sul posto e del ritiro dedicato;
    d. la detrazione non può essere riconosciuta qualora la cessione dell’energia prodotta in eccesso configuri esercizio di attività commerciale (come, ad esempio, nell’ipotesi di impianto con potenza superiore a 20 kw e di impianto con potenza non superiore a 20 kw che non sia posto a servizio dell’abitazione);
    e. l’agevolazione spetta anche per l’installazione di un sistema di accumulo, semprechè tale intervento sia contestuale o successivo all’installazione dell’impianto fotovoltaico (in tal senso si richiama anche la Circolare 27 aprile 2018, n. 7/E). Il limite di spesa ammesso alla detrazione (pari a 96mila euro) rimane unico, e riguarda sia l’impianto fotovoltaico che il sistema di accumulo.

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