L’omessa o intempestiva risposta dei dati richiesti dal Fisco in sede di accertamento fiscale comporta, ex art. 32, comma 4, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l’automatica inutilizzabilità, amministrativa e processuale, della documentazione prodotta tardivamente. Al riguardo la Corte di Cassazione ha affermato quanto segue:
Alle medesime conclusioni è approdata ora la quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 5 novembre 2019, n. 34702, depositata lo scorso 30 dicembre.
Si ricorda comunque che per la giurisprudenza, affinché operi tale preclusione amministrativa e processuale è necessario che l’Amministrazione, con l’invio del questionario, fissi un termine minimo per l’adempimento degli inviti o delle richieste, avvertendo delle conseguenze pregiudizievoli che derivano dall’inottemperanza alle stesse; in caso di mancato rispetto di questa sequenza procedimentale non può essere invocata la sanzione dell’inutilizzabilità della documentazione esibita dal contribuente solo con l’introduzione del processo tributario (Cass. 27 settembre 2013, n. 22126, 14 maggio 2014, n. 10489, 27 dicembre 2016, n. 27069).
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