Opzione per la contabilità ordinaria nel modello IVA 2026
Secondo quanto disposto dall’art. 2 del D.P.R. n. 442/1997 le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte dirette devono essere comunicate esclusivamente utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA.
Ricordiamo tuttavia che vige il principio del comportamento concludente. Pertanto, a rilevare sarà sempre l’effettivo comportamento tenuto dal contribuente, a prescindere dall’opzione o revoca espressa. In ogni caso, da un punto di vista formale, le opzioni e le revoche devono anche essere espresse (o forse sarebbe meglio dire confermate) nella prima dichiarazione IVA successiva all’esercizio (o alla revoca) dell’opzione stessa.
L’art. 18, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 disegna i confini del regime di contabilità semplificata.
Si tratta del regime applicabile ai soggetti che abbiano conseguito ricavi (di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR) – in un anno intero, ovvero conseguiti nell’ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall’art. 109, comma 2, del TUIR – non superiori all’ammontare di 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.
Precisa altresì il medesimo articolo: “Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi”.
Le soglie di ricavi di 500.000/800.000 euro devono essere computate tenendo conto dei ricavi che sono:
- percepiti in un intero anno o che si presume di percepire per i soggetti che iniziano l’attività;
- conseguiti nell’ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall’art. 109, comma 2, del TUIR.
I soggetti in possesso di tali requisiti (s.n.c., s.a.s., società di armamento, società di fatto che svolgono attività commerciale, persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ENC relativamente alle attività commerciali eventualmente esercitate), tuttavia, potrebbero aver scelto di accedere volontariamente al regime di contabilità in regime ordinario a partire dal 1° gennaio 2025.
In tal caso, dell’avvenuta opzione deve essere data menzione barrando la casella 1 – Opzione, del rigo VO20 del modello IVA 2026.
L’opzione ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi.
Il vincolo triennale dell’opzione persiste in costanza di applicazione della contabilità semplificata, ma non preclude il passaggio ad un diverso regime (es. il regime forfetario ex Legge n. 190/2014– Agenzia delle Entrate, ris. 14 settembre 2018, n. 64).



