Ora anche gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono trasmettere la dichiarazione di successione
È stato emanato il provvedimento direttoriale che inserisce gli istituti di patronato e di assistenza sociale (di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152) tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni di successione e domanda di volture catastali, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera e), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
Con il medesimo provvedimento, inoltre, è stato modificato l’art. 15 del Decreto 31 luglio 1998, al fine di ammettere tali istituti allo svolgimento del servizio di registrazione telematica dei contratti di locazione e del versamento delle relative imposte.
Ai sensi dell’art. 1 , comma 310, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) – che ha modificato l’art. 10 della richiamata legge n. 152/2001- gli istituti di patronato possono svolgere una serie di attività sia nei confronti di soggetti pubblici sia di soggetti privati, ricorrendo a forme di finanziamento diverse da quelle di cui all’art. 13 della medesima legge. Si tratta in particolare di attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza tecnica in materia di previdenza e di assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità e diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro.
Si ricorda che ai sensi del richiamato art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998, si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni:
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell’art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- i Caf per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
- gli altri incaricati individuati con apposito decreto ministeriale.