Pace fiscale, il 30 novembre alla cassa
Pace fiscale alla cassa il prossimo 30 novembre. Scadono le rate previste per il 2022, in conseguenza del nuovo calendario dei versamenti stabilito con il c.d. Decreto “Sostegni ter” (D.L. n. 4/2022). Il pagamento si considererà tempestivo anche se effettuato entro il 5 dicembre 2022 ed è indispensabile per non perdere i benefici della definizione agevolata per le rate della rottamazione ter in scadenza nel 2022 (28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre).
Pace fiscale e dilazioni “agevolate”, il 30 novembre rappresenta l’ultima chiamata per i debitori. Entro tale termine i contribuenti interessati devono infatti versare le rate della pace fiscale, il cui calendario è stato riscritto più volte durante il periodo dell’emergenza Covid.
In fase di conversione in legge del D.L. n. 4/2022 (Decreto “Sostegni-ter”), in particolare, è stata approvata un’ulteriore proroga della rottamazione-ter e del saldo e stralcio. Si tratta sia di una rimessione nei termini per i 500.000 contribuenti che non avevano pagato in tempo le rate 2020 e 2021 (rottamazione-ter e saldo e stralcio), sia di una proroga per le rate 2022 (rottamazione-ter).
Nello specifico, l’ulteriore differimento del termine entro il quale potrà essere effettuato il versamento delle rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” in scadenza negli anni 2020, 2021 e 2022, è così articolato:
- le rate in scadenza nel 2020, potranno essere versate entro il 30 aprile 2022;
- le rate in scadenza nel 2021, potranno essere versate entro il 31 luglio 2022;
- le rate in scadenza nel 2022, potranno essere versate entro il 30 novembre 2022.
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione con le risposte ad alcune FAQ pubblicate lo scorso 29 marzo ha confermato che alle suddette scadenze trova sempre applicazione la tolleranza dei 5 giorni di ritardo di cui all’art. 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119/2018. Il versamento sarà ritenuto valido, pertanto, se effettuato entro e non oltre il 5 dicembre 2022.
È fondamentale ricordare che chi non rispetterà i termini “ristrutturati” decadrà invece dai benefici delle sanatorie con la conseguenza che i versamenti effettuati saranno acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto, la restante parte del debito potrà essere riscossa immediatamente dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione ed il carico residuo non potrà essere ulteriormente rateizzato.