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“Pace fiscale” subordinata alla rinuncia ai giudizi pendenti

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Nella dichiarazione di adesione alla nuova definizione agevolata delle cartelle, il debitore è tenuto a:

  1. indicare la presenza degli eventuali giudizi aventi ad oggetto i carichi ricompresi nella sanatoria;
  2. assumere l’impegno a rinunciare ai giudizi stessi.

Lo prevede il decreto-legge collegato alla Manovra, il quale precisa altresì che detti giudizi:

  1. saranno sospesi dalla commissione tributaria dietro presentazione di una copia della dichiarazione;
  2. potranno essere estinti soltanto a seguito dell’effettivo perfezionamento della definizione agevolata, e della produzione, nel giudizio medesimo, della documentazione attestante i pagamenti effettuati.

Qualora invece la regolarizzazione non si perfezioni, la sospensione del giudizio sarà revocata (su istanza di una delle parti).

Si ricorda inoltre che:

  1. la domanda dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2019;
  2. nella dichiarazione il debitore dovrà assumere l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire;
  3. la presentazione della dichiarazione di adesione determina:
    a. la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
    b. la sospensione degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione;
    c. l’inibizione all’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla predetta data;
    d. il divieto di avviare nuove procedure esecutive e di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
    e. la condizione di “non inadempienza” (e, perciò, di “regolarità”) del debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5mila euro, all’atto del pagamento – da parte della P.A. e delle società pubbliche – di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo (art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e D.M. n. 40/2008).

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