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Passaggio dal regime ordinario al regime forfetario

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Ai sensi dell’art. 1, comma 72, della Legge n. 190/2014, nel caso di passaggio dal regime ordinario (criterio di competenza) al regime forfetario (criterio di cassa), si applica la regola di imputazione prevista per il regime precedente ossia il principio di competenza. È il caso di un contribuente che nel 2025 ha adottato la contabilità ordinaria ed a partire dal 2026 decide di adottare il regime forfetario. In tal caso, se i ricavi conseguiti o le spese sostenute concorrono a formare il reddito nell’ultimo periodo d’imposta in cui si è applicato il criterio ordinario, tali componenti non rilevano nei successivi periodi d’imposta, quando si applica il regime forfetario.

Presenza di opzioni

Quanto alle eventuali opzioni con vincolo triennale, l’orientamento da seguire resta quello secondo cui la revoca può essere ammessa quando il mutamento deriva da una modifica normativa del sistema di riferimento, in applicazione dell’art. 1 del D.P.R. n. 442/1997. In questa logica, la possibilità di passare al forfetario non dovrebbe essere preclusa dal precedente vincolo triennale dell’opzione per il regime ordinario, se il contribuente possiede i requisiti per il nuovo regime naturale.

Il sig. Bianchi Federico, agente di commercio, nel 2025 ha applicato il regime ordinario e ha imputato per competenza provvigioni pari a 4.200 euro. Se tali somme vengono incassate nel 2026, anno in cui il contribuente opera in regime forfetario, l’importo non concorre alla formazione del reddito forfetario 2026, perché era già stato attratto a tassazione nel periodo d’imposta 2025 secondo il criterio di competenza.

Rettifica detrazione IVA

Nel caso di passaggio dal regime ordinario di determinazione dell’IVA al regime forfetario, scatta la rettifica a “sfavore” della detrazione ai sensi dell’art. 19 bis2 del D.P.R. n. 633/1972, da operarsi nella dichiarazione dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie.

La rettifica non deve essere operata:

  • per i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro;
  • per i beni il cui coefficiente d’ammortamento stabilito ai fini delle imposte dirette è superiore al 25%.

Per tutti i beni esistenti al momento del passaggio al regime forfetario, la rettifica deve essere eseguita per l’intero ammontare dell’imposta.

Fanno eccezione i beni ammortizzabili (anche immateriali), la cui rettifica va eseguita solo se non sono ancora trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione, ovvero dieci anni dalla data del loro acquisto o ultimazione se trattasi di fabbricati o porzioni di fabbricati.

In tale ipotesi la rettifica deve essere eseguita rispettivamente per i quinti o i decimi d’imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio o decennio.

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