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Passaggio generazionale: non spetta l’esenzione dall’imposta di donazione se il controllo resta al fondatore

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Il trasferimento di partecipazioni societarie ai figli attraverso un patto di famiglia non beneficia dell’esenzione dall’imposta di donazione se il passaggio generazionale non determina un reale trasferimento del controllo dell’impresa. È questa la conclusione cui giunge l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 115/2026.

Il caso riguarda un imprenditore che, nell’ambito di una riorganizzazione societaria finalizzata al passaggio generazionale, intendeva costituire una holding familiare (NewCo) conferendo le partecipazioni detenute nella società capogruppo e successivamente trasferire ai due figli, mediante patto di famiglia, azioni rappresentative del 40,75% del capitale sociale della nuova holding.

Secondo il contribuente, l’operazione avrebbe consentito ai figli di acquisire il controllo della società, poiché le azioni trasferite attribuivano il 78,36% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria. L’istante sosteneva quindi che fossero soddisfatti i requisiti previsti dall’art. 3, comma 4-ter, del TUSD.

L’Agenzia ricorda tuttavia che il beneficio spetta solo per le partecipazioni “mediante le quali è acquisito il controllo ai sensi dell’art. 2359, primo comma, numero 1), del Codice civile” e che il controllo deve tradursi in una concreta capacità di determinare l’esito delle deliberazioni assembleari e non può limitarsi a una situazione solo formale.

Dall’analisi dello statuto della NewCo emerge infatti che il fondatore avrebbe mantenuto tutte le azioni di classe C, dotate di particolari diritti amministrativi e diritti di veto in ordine a specifiche operazioni di amministrazione non solo tipicamente straordinarie, bensì anche afferenti alla gestione societaria di natura ordinaria.

Per l’Amministrazione finanziaria, quindi, non è sufficiente il trasferimento di quote di controllo solo nella forma per beneficiare dell’esenzione dal pagamento dell’imposta di donazione prevista dall’art. 3, comma 4-ter, del TUSD, ma è necessario che tale controllo possa essere esercitato concretamente dai soci di maggioranza.

Infine, l’Agenzia dopo aver esaminato la fattispecie del conferimento di partecipazioni dalla Società alla NewCo in regime di c.d. realizzo controllato (art. 177, comma 2, del TUIR) preordinato alla donazione delle azioni di NewCo ai figli, rileva l’abusività dell’operazione in esame per vantaggio fiscale indebito riscontrabile in termini di minore imposta di donazione.

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