La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 3 luglio 2018, n. 17358, ha stabilito che il licenziamento intimato sull’erroneo presupposto della validità del patto di prova, in realtà affetto da nullità, riferendosi a un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, non è sottratto all’applicazione della disciplina limitativa dei licenziamenti, per cui la tutela da riconoscere al prestatore di lavoro sarà quella prevista dall’articolo 18, L. 300/1970, qualora il datore di lavoro non alleghi e dimostri l’insussistenza del requisito dimensionale, o quella riconosciuta dalla L. 604/1966, in difetto delle condizioni necessarie per l’applicabilità della tutela reale.
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