PEC amministratori: adempimento in scadenza il 31 dicembre
L’art. 1, comma 860, Legge n. 207/2024 (c.d. “Legge di Bilancio 2025”), modificando l’art. 5, comma 1, D.L. n. 179/2012, ha esteso agli amministratori di società l’obbligo di disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC) da comunicare al Registro Imprese, al fine di “garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione”.
Il MIMIT, con Nota n. 43836 del 12 marzo 2025, ha fornito i primi chiarimenti su tale adempimento, precisando che detto obbligo riguarda:
- anche le società costituite prima del 1° gennaio 2025 (entrata in vigore della Legge n. 207/2024) tenute a comunicare gli indirizzi PEC dei propri amministratori inizialmente entro il 30 giugno 2025, termine poi prorogato al 31 dicembre 2025 dalla Nota MIMIT 25 giugno 2025, n. 127654;
- le società costituite dal 2025 al Registro Imprese per le quali l’adempimento va assolto in sede di iscrizione.
In caso di nomina di un nuovo amministratore, di rinnovo dell’incarico nonché della nomina del liquidatore, la comunicazione dell’indirizzo PEC dovrà inoltre essere effettuata contestualmente all’iscrizione della nomina o rinnovo.
Nemmeno dopo un anno dall’istituzione del nuovo adempimento il legislatore, con il D.L. n. 159/2025 (c.d. “Decreto Sicurezza Lavoro”), è intervenuto a modificare il citato art. 5, comma 1 ponendo fine così ai contrasti dottrinali che erano insorti, e confermando, di fatto, l’impostazione fornita dal MIMIT (e superando, pertanto, le diverse interpretazioni espresse tra cui quelle della Commissione Unioncamere/Notariato).
I termini per l’effettuazione della comunicazione sono quindi differenziati come segue.
| Imprese già iscritte al registro imprese al 1° gennaio 2025 | Per le società già iscritte al Registro delle imprese alla medesima data, il termine per adempiere all’obbligo è fissato al 31 dicembre 2025 (la scadenza conferma quanto sostenuto dal MIMIT con la Nota n. 127654 del 25 giugno 2025) |
| Imprese costituite dal 1° gennaio 2025 | Per le società costituite o che presentano domanda di iscrizione al Registro delle imprese a decorrere dal 1° gennaio 2025, la comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore va effettuata contestualmente al deposito della domanda di iscrizione (termine invariato) |
| Nomine successive | In caso di nomina di nuovi amministratori, di rinnovo dell’incarico o di nomina del liquidatore, la comunicazione della PEC dovrà essere effettuata contestualmente all’iscrizione della nomina o del rinnovo presso il Registro delle imprese (termine invariato) |