Per i redditi di natura finanziaria rappresentante fiscale anche con stabile organizzazione
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Il possesso di una stabile organizzazione in Italia da parte di un soggetto di diritto estero, non preclude alla nomina di un rappresentante fiscale al fine di poter adempiere correttamente agli obblighi tributari: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 16 gennaio 2019, n. 5/E con riferimento agli adempimenti del sostituto di imposta relativi ai redditi di natura finanziaria.
Nell’occasione, in particolare, è stato chiarito quanto segue:
- anche se l’ordinamento italiano attribuisce alla stabile organizzazione una sufficiente autonomia, al punto da assoggettarla a particolari obblighi e adempimenti (ad esempio, la tenuta della contabilità e la qualifica di sostituto d’imposta), si tratta di fatto di obblighi giuridicamente imputabili al soggetto non residente per l’attività dal medesimo svolta in Italia attraverso la stabile organizzazione;
- ai fini Iva, in particolare, in presenza di una stabile organizzazione è preclusa la coesistenza di un rappresentante fiscale, nel presupposto che, in tal caso, un soggetto non residente è già rappresentato fiscalmente nel territorio direttamente dalla stabile organizzazione;
- in tal senso depongono anche le modifiche apportate agli articoli 151, 152 e 153 del Tuir dal D.Lgs. 15 settembre 2015, n. 147 ;
- peraltro, con riferimento agli adempimenti relativi ai redditi di natura finanziaria, qualora la stabile organizzazione non svolga in Italia attività di custodia titoli per le quali la stessa assume il ruolo di sostituto di imposta, l’intermediario non residente può nominare un rappresentante fiscale;
- quest’ultimo presenterà, nell’ambito del proprio modello 770, i quadri riferibili al soggetto estero separatamente da quelli concernenti le ritenute e le imposte sostitutive versate con riferimento alla propria attività di intermediario, indicando il codice fiscale attribuito alla stabile organizzazione italiana.
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