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Per il dipendente è fiscalmente irrilevante lo sconto già previsto per altre tipologie di clienti

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Con la Risposta all’istanza di interpello 29 marzo 2021, n. 221 , l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale dello sconto applicato dal datore di lavoro ai propri dipendenti attraverso la concessione di una card nominativa, non cedibile, utilizzabile esclusivamente dal dipendente e non cumulabile con iniziative analoghe adottate sul mercato. Tramite quest’ultima, i dipendenti possono acquistare prodotti con uno sconto rispetto al prezzo di listino.

Nella fattispecie prospettata nel quesito posto alle Entrate, il dipendente pagherebbe un prezzo in ogni caso superiore rispetto a quello che il medesimo datore di lavoro pratica nei confronti dei soggetti legati da accordi di franchising o di somministrazione. L’Agenzia ha precisato che nella situazione in esame non si ravvisa alcuno “sconto” fiscalmente rilevante, né materia fiscalmente imponibile, considerato che il lavoratore corrisponde il valore normale del bene al netto degli sconti d’uso. La rilevanza fiscale dello sconto applicato sul prezzo dei capi di abbigliamento acquistati dai dipendenti genererebbe infatti una disparità di trattamento tra i clienti, che potrebbero acquistare la merce a un prezzo scontato, e i dipendenti della medesima società, che vedrebbero tassato il “vantaggio economico”.

Si ricorda che, in applicazione dell’art. 51 del Tuir, il reddito da assoggettare a tassazione è pari al valore normale soltanto se il bene è ceduto gratuitamente; se invece, per la cessione dello stesso, il dipendente corrisponde delle somme, il valore da assoggettare a tassazione è pari alla differenza tra il valore normale del bene ricevuto e le somme pagate (in tal senso si richiama la Circolare del Ministero delle Finanze 23 dicembre 1997, n. 326).

A tal fine, per “valore normale” si intende “il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso” (art. 9, comma 3, del Tuir).

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