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Per la cedolare secca relativa ad immobili C/1 il conduttore può svolgere attività commerciale

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L’art. 1, comma 59, della legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) prevede l’estensione del regime della cedolare secca di cui all’art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 anche alle locazioni commerciali.

In particolare:

  1. sono interessati dalla novità i canoni di locazione relativi ai contratti stipulati nel 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (cioè destinate all’attività commerciale per la vendita o la rivendita di prodotti), e relative pertinenze locate congiuntamente, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze;
  2. detto regime sarà applicato – con l’aliquota del 21 per cento – su opzione del contribuente; in mancanza si applicherà il regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario;
  3. il regime in esame, peraltro, non si applicherà ai contratti stipulati nel corso del 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti già in essere un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

Il regime previsto dall’art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011, introdotto a partire dal 2011, è un regime opzionale di tassazione dei contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo e delle relative pertinenze, applicabile in sostituzione di Irpef e relative addizionali, imposte di registro e di bollo, dovute per il contratto di locazione di immobili abitativi locati con finalità abitative da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di imprese o arti e professioni.

Al riguardo, con la Risoluzione 17 maggio 2019, n. 50 l’Agenzia delle Entrate ha precisato le seguenti differenze tra il regime di cedolare secca previsto per i contratti abitativi e quello – introdotto dalla legge di Bilancio 2019 – riservato alle locazioni di immobili rientranti nella categoria C/1.

Di conseguenza:

  1. possono accedere al regime della cedolare secca anche le locazioni di immobili di categoria catastale C/1 stipulati con conduttori, sia persone fisiche che soggetti societari, che svolgono attività commerciale;
  2. il locatore, titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sugli immobili, dev’essere una persona fisica che non agisce nell’esercizio dell’attività d’impresa o di arti e professioni.

CEDOLARE SECCA: le DUE TIPOLOGIE

CONTRATTI ABITATIVI:Per l’applicazione della cedolare secca rileva anche all’attività del conduttore, restando esclusi dal regime i contratti aventi ad oggetto immobili abitativi conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni(1).

CONTRATTI COMMERCIALI:Tale condizione non è invece richiesta in caso di locazione di immobili rientranti nella categoria C/1: si tratta infatti di contratti che hanno ad oggetto proprio immobili da destinare ad attività commerciale(2).

(1) In tal senso si richiama la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 1° giugno 2011, n. 26/E.
(2) Restano escluse le locazioni di immobili ad uso uffici o studi privati (categoria catastale A/10).

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