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Per la detassazione del premio di risultato si adotta il criterio incrementale

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Ai fini della detassazione del premio di risultato, la durata del “periodo congruo” è rimessa alla contrattazione di secondo livello e può essere indifferentemente annuale, infrannuale o ultrannuale, dal momento che ciò che rileva è che il risultato conseguito dall’azienda in tale periodo sia misurabile e risulti migliore rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo stesso. Pertanto non è sufficiente che l’obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia raggiunto, essendo altresì necessario che il risultato conseguito dall’azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio: lo ha sottolineato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 25 giugno 2019, n. 205.

Il documento precisa inoltre che la funzione incentivante della misura in esame, può ritenersi assolta in quanto la maturazione del premio, e non solo la relativa erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto, sulla base del raggiungimento degli obiettivi incrementali previamente definiti e misurati nel periodo congruo. Di conseguenza – ha puntualizzato l’Agenzia – “i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi”.

Si ricorda che l’agevolazione in esame consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali del 10 per cento, entro il limite complessivo di 3mila euro lordi, ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base di appositi criteri.

In materia si vedano:

  1. l’art. 1, commi da 182 a 189, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), come modificato dall’art. 1, commi da 160 a 162, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017), dall’art. 55 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, e dall’art. 1, commi 28 e 161, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018);
  2. il D.M. 25 marzo 2016;
  3. 3. le Circolari dell’Agenzia delle Entrate 15 giugno 2016, n. 28/E e 29 marzo 2018, n. 5/E.

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