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Per le abitazioni di lusso aliquota Imu entro il limite massimo dello 0,6 per cento

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eri il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato una raccolta dei principali rilievi formulati nell’ambito dell’esame dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote Imu. Come si legge in un comunicato pubblicato dal medesimo Dipartimento, tale raccolta “risponde all’esigenza di fornire uno strumento utile, in fase di predisposizione degli atti stessi, affinché l’autonomia regolamentare in materia di IMU venga esercitata nel rispetto dei limiti posti dalla normativa statale”.

E’ stato ad esempio precisato che è illegittima una clausola di questo tipo: “Le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 sono assoggettate all’aliquota dell’imposta municipale propria (IMU) dello 0,75 per cento (o a diversa aliquota comunque superiore allo 0,6 per cento)”.

Per il Dipartimento, infatti, tale previsione si pone in contrasto con l’art. 1, comma 748, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), il quale, nel prevedere che all’abitazione principale di lusso si applichi l’aliquota ridotta dell’Imu pari allo 0,5 per cento, attribuisce al Comune la facoltà di diminuire tale aliquota fino all’azzeramento o di aumentarla solo fino allo 0,6 per cento.

Il rispetto dell’aliquota massima stabilita dalla legge statale costituisce uno dei limiti espressamente posti all’autonomia regolamentare degli enti locali in materia tributaria dall’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. E’ stato inoltre precisato che, ai sensi dell’art. 1, comma 743 , secondo periodo, della richiamata Legge n. 160/2019, unico soggetto passivo dell’Imu con riferimento alla casa familiare assegnata con provvedimento del giudice è il genitore affidatario dei figli in quanto titolare, ai soli fini del tributo in esame, del diritto reale di abitazione.

Tale soggetto beneficia dell’assimilazione all’abitazione principale della casa familiare, con la conseguenza che essa sarà esente dall’Imu se classificata nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9 e assoggettata invece all’aliquota ridotta in caso contrario.

rilievi_imu_2021

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