Per i servizi elettronici – come ad esempio l’e-commerce – resi a consumatori finali non solo non vi è obbligo di emettere fattura – fatta eccezione per l’eventuale richiesta del committente che agisce al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione, oppure quando lo stesso è soggetto passivo d’imposta – ma nemmeno scontrino o ricevuta fiscale: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 4 dicembre 2018, n. 96 , pubblicata sul sito il 5 dicembre 2018.
Nel documento si sottolinea inoltre che qualora si volesse comunque documentare l’operazione attraverso l’emissione di una ricevuta fiscale, per effetto del D.M. 30 marzo 1992 (che detta le caratteristiche della ricevuta fiscale e dello scontrino fiscale), il documento non potrà avere formato elettronico, dovendo essere cartaceo.
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