Per le frodi Iva più gravi punito anche il tentativo
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Approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri un decreto legislativo che – in attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 (dir02017070501371) – dispone tra l’altro quanto segue:
- saranno punite anche le ipotesi di delitto tentato per i reati fiscali che presentano l’elemento della transnazionalità, se l’Iva evasa non è inferiore a 10 milioni di euro;
- nell’elenco dei “reati-presupposto” ai fini della responsabilità amministrativa delle società (ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231) si compredono anche i reati di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione e di indebita compensazione;
- la responsabilità amministrativa degli enti viene estesa anche alle frodi nelle pubbliche forniture, alle frodi in agricoltura (art. 2 , Legge n. 898/1986) e ai reati di contrabbando.
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