Per le imposte sugli immobili l’accertamento può contenere i dati UTE
n materia di Ici, l’atto di liquidazione che riporti i dati di classificazione dell’immobile con la classe, la consistenza e la rendita attribuita in relazione a tali elementi, è sufficiente a consentire al contribuente che individui un errore di classificazione concernente il proprio immobile, o che ritenga non sussistere i requisiti per la variazione catastale, di effettuare l’impugnazione della rendita. In tale ipotesi si avvierà un contenzioso specifico con l’Amministrazione anche sulla base del semplice raffronto di tali dati con quelli su cui in precedenza era stata applicata l’imposta (Corte di Cassazione 9 giugno 2017, n. 14400 ).
Il principio è stato ora confermato dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 18 aprile 2018, n. 14988 , depositata lo scorso 8 giugno. Nell’occasione è stato inoltre confermato che in tema di imposta sui fabbricati, l’avviso di classificazione di un immobile in una determinata categoria è soggetto all’obbligo della motivazione.
A tal fine è sufficiente la semplice indicazione della consistenza, della categoria e della classe acclarati dall’Ufficio Tecnico Erariale (UTE), trattandosi di dati sufficienti a porre il contribuente nella condizione di difendersi (in tal senso si segnala anche Cass. 30 giugno 2011, n. 14379 ).