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PEX e classificazione contabile della partecipazione

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Con l’ordinanza n. 11695, depositata il 29 aprile 2026, la Corte di Cassazione è intervenuta su un profilo applicativo di particolare rilievo del regime di participation exemption disciplinato dall’art. 87 del D.P.R. n. 917/1986, soffermandosi sul requisito dell’iscrizione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso, previsto dal comma 1, lettera b).

La disposizione richiede, ai fini dell’esenzione del 95% della plusvalenza da cessione, che la partecipazione risulti classificata tra le immobilizzazioni finanziarie sin dal primo bilancio utile.

Tale requisito si affianca agli altri presupposti:

  • possesso ininterrotto per almeno dodici mesi, residenza della partecipata in Stati non a fiscalità privilegiata,
  • esercizio di impresa commerciale ai sensi dell’art. 55 del TUIR.

Sono invece venute meno, con effetto retroattivo, le soglie minime di partecipazione e di valore fiscale.

La controversia trae origine dalla contestazione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, della classificazione contabile operata dalla società cedente, ritenuta non coerente con la reale destinazione economica dell’investimento.

La riqualificazione è stata operata facendo leva sull’abrogato art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, applicabile ratione temporis, che annoverava tra le operazioni suscettibili di abuso anche le classificazioni e valutazioni di bilancio.

Nel motivare la decisione, la Corte muove dalle regole civilistiche di redazione del bilancio.

L’art. 2424-bis c.c. stabilisce che devono essere iscritti tra le immobilizzazioni gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente. Inoltre, le partecipazioni che integrano le soglie dell’art. 2359 c.c. si presumono immobilizzazioni.

Tale presunzione, tuttavia, non esaurisce il giudizio richiesto all’organo amministrativo.

Secondo la Cassazione, il criterio discretivo tra immobilizzazioni finanziarie e attivo circolante non risiede esclusivamente nella durata temporale del possesso, bensì nella destinazione strategica impressa dagli amministratori alla partecipazione.

La nozione di durevolezza va intesa in senso economico-funzionale: occorre verificare se l’investimento sia stato concepito:

  • come stabile inserimento nel patrimonio sociale oppure
  • come operazione finalizzata alla successiva dismissione.

In questa prospettiva, la classificazione contabile assume valore sintomatico della reale intenzione gestionale, ma può essere sindacata quando risulti incoerente con il complessivo disegno negoziale e con la sequenza degli eventi.

La Corte richiama anche i principi contabili nazionali, che ammettono la possibilità di suddividere partecipazioni della medesima specie tra immobilizzazioni e attivo circolante in base alla diversa destinazione economica attribuita.

Nel caso esaminato, i giudici di merito avevano accertato che la partecipazione era stata acquisita con l’obiettivo di cederla non appena ottenute specifiche autorizzazioni amministrative necessarie a rendere operativa la società partecipata.

Tale finalità, desunta dalla complessa vicenda negoziale e dalla tempistica degli atti, dimostrava l’assenza di un progetto di detenzione stabile. Ne conseguiva che la partecipazione avrebbe dovuto essere iscritta nell’attivo circolante sin dall’origine.

La Cassazione conferma questa impostazione, affermando che l’iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie, richiesta dall’art. 87 TUIR, non può essere soddisfatta mediante una mera scelta formale di bilancio, ma presuppone una effettiva coerenza tra rappresentazione contabile e strategia aziendale.

In mancanza di tale coerenza, viene meno uno dei requisiti essenziali per l’accesso al regime PEX.

L’ordinanza assume rilievo operativo perché ribadisce che il requisito della lettera b) dell’art. 87 non ha natura meramente formale, ma sostanziale: la qualificazione contabile deve riflettere una reale destinazione durevole dell’investimento, verificabile alla luce degli elementi oggettivi del caso concreto e del comportamento complessivo della società.

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