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Piani di incentivazione: la corretta tassazione in capo al dipendente

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Con la risposta n. 8/2026, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato la corretta tassazione ossia la gestione della concorrenza al reddito da lavoro dipendente, destinatario, nell’ambito di un piano di incentivazione, di azioni gratuite e premi in denaro:

  • percepiti in Italia
  • ma maturati, in tutto o in parte, in relazione ad attività lavorative svolte dal beneficiario all’estero, in uno o più Stati, mentre era ivi residente.

L’Istante, nel descrivere la fattispecie in esame, fa riferimento a soggetti che hanno lavorato all’estero durante il periodo di maturazione, ivi avendo la residenza fiscale, “e che si trovano in Italia al momento dell’attribuzione delle azioni o del premio”, senza specificare se gli stessi abbiano o meno la residenza fiscale in Italia al momento della relativa percezione.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Lavoratori residenti in Italia Ferma restando la potestà impositiva dello Stato di residenza del lavoratore al momento della percezione dei redditi di lavoro dipendente, lo Stato della fonte mantiene una potestà concorrente su tali redditi (azioni gratuite e premi in denaro) per la parte afferente al lavoro svolto sul suo territorio, anche se gli emolumenti vengono effettivamente pagati o sottoposti a imposizione quando il lavoratore è già divenuto residente dell’altro Stato contraente. Spetta allo Stato di residenza eliminare la doppia imposizione. Si veda l’art. 15 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni OCSE nonché il Commentario al paragrafo 1 del citato art. 15 (cfr. par. 2.1).

Inoltre, per i redditi derivanti da diritti o titoli a maturazione pluriennale, quali ad esempio le stock-option, l’approccio suggerito dall’OCSE è quello dell’allocazione della potestà concorrente allo Stato (o agli Stati) della fonte secondo un criterio pro-rata temporis, in ragione dei giorni lavorati nel singolo Paese sul totale dei giorni rilevanti ai fini della maturazione del premio.

Nei fatti, il lavoratore fiscalmente residente in Italia, per il quale le suddette somme concorrono al reddito da lavoro dipendente, presentando la dichiarazione dei redditi, potrà fruire del credito d’imposta previsto dall’art. 165 del TUIR, per le imposte pagate all’estero.

La prassi dell’Amministrazione finanziaria è coerente con le suddette indicazioni rese dall’OCSE. In particolare, con la risoluzione n. 92/E del 2009.

Effettuazione ritenute residenti in Italia L’Istante è tenuto ad effettuare le ritenute a titolo di acconto d’acconto di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 600/1973 con riferimento a tutte le somme e i valori che il proprio dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro intrattenuto con lui, anche se taluni di questi sono corrisposti da soggetti terzi per effetto di un qualunque collegamento esistente con quest’ultimo.

Con riferimento ai soggetti “distaccati”, invece, l’Istante è tenuto ad effettuare le ritenute solo in relazione alle somme e i valori dalla stessa corrisposti.

È esclusa la ritenuta d’acconto per i premi in denaro (se riferiti al piano Beta) posto che “viene erogato direttamente dalla società francese” e che “il diritto alla sua percezione matura esclusivamente in relazione al periodo di lavoro svolto in Francia per la società francese”, tenuto conto che tali somme non sono corrisposte in relazione al rapporto di lavoro intrattenuto con la Società, quest’ultima non ha obblighi di sostituzione.

Lavoratori non residenti in Italia Nell’ipotesi in cui le azioni gratuite (e premi in denaro piano Alfa) siano assegnate a lavoratori che al momento della percezione “si trovano in Italia”, ma risultano fiscalmente residenti all’estero, il relativo valore concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente per la sola parte maturata in relazione all’attività lavorativa svolta nel territorio dello Stato e, pertanto, l’istante solo su tale parte l’Istante sarà tenuto ad applicare la ritenuta d’acconto di cui al citato art. 23 del D.P.R. n. 600/1973.

Quanto detto sulla tassazione, risulta applicabile nelle sole ipotesi in cui la Convenzione contro le doppie imposizioni conclusa dall’Italia con lo Stato estero di volta in volta interessato contenga una disposizione del medesimo tenore del menzionato art. 15 del Modello OCSE.

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