Ai sensi dell’art. 2, comma 4-bis, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modifiche dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 25, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (Ias) iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria, nella misura fissa e all’imposta catastale nella misura dell’1%.
È prevista la decadenza dalle agevolazioni in esame qualora, prima che siano trascorsi 5 anni dalla stipula dell’atto, tali alienano volontariamente i terreni oppure cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 25 novembre 2019, n. 491, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tale beneficio fiscale può essere riconosciuto anche qualora i soggetti Iap siano acquirenti uti singuli di un terreno condotto in locazione dalla società agricola semplice di cui i medesimi sono soci, sempreché gli stessi acquirenti continuino a coltivare direttamente il fondo acquistato con le agevolazioni. Nella fattispecie in esame, quindi, l’acquisto dei terreni è effettuato dai soci singolarmente e non in nome e per conto della società agricola semplice, dai medesimi costituita e partecipata.
Si tratta di un’ipotesi assimilabile a quella affrontata con la Risoluzione 4 luglio 2008, n. 279, laddove l’Agenzia chiarì che:
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