Relativamente ai PIR (Piani di risparmio a lungo termine) Alternativi, la Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha:
Al riguardo, con la circolare 4 maggio 2022, n. 10/E , l’Agenzia delle Entrate ha precisato che un PIR Alternativo non può essere cointestato a più persone, “in quanto tale possibilità implicherebbe una revisione dell’intero impianto della disciplina in esame”.
Si ricorda che il regime fiscale dei PIR consiste nell’esenzione dalla tassazione dei redditi finanziari derivanti dagli investimenti inseriti nel piano, qualora tali investimenti:
Alle persone fisiche titolari di PIR Alternativi costituiti dal 1° gennaio 2021, infine, spetta un credito d’imposta pari alle eventuali minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati, ai sensi dell’art. 67 del TUIR, relativamente agli strumenti finanziari qualificati effettuati nel corso del 2021, a condizione che gli investimenti siano detenuti per almeno 5 anni e il credito d’imposta non ecceda il 20 per cento delle somme investite negli strumenti finanziari medesimi.
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