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Plusvalenza da cessione di beni ammortizzabili con pagamento rateale

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La cessione di beni ammortizzabili da parte di un professionista effettuata a cavallo d’anno può generare dubbi in sede di imputazione della stessa nel quadro RE del modello Redditi PF.

Plusvalenze su beni mobili strumentali: quando rilevano

Il nuovo art. 54-bis TUIR conferma, nella sostanza, la disciplina già nota per le plusvalenze dei beni mobili strumentali. Tali plusvalenze concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo quando sono realizzate:

  • mediante cessione a titolo oneroso;
  • mediante risarcimento, anche assicurativo, per perdita o danneggiamento del bene;
  • mediante destinazione al consumo personale o familiare del professionista o a finalità estranee all’attività.

Come si calcola la plusvalenza

La plusvalenza è determinata come segue:

MODALITÀ DI REALIZZO METODO DI CALCOLO
Cessione Differenza tra:

  • corrispettivo percepito o indennizzo percepito e
  • costo non ammortizzato del bene
Risarcimento
Destinazione a uso personale/familiare o estraneo all’attività Differenza tra:

  • valore normale del bene e
  • costo non ammortizzato

Imputazione temporale

Un punto essenziale è che, anche dopo la riforma, il reddito professionale continua a seguire il principio di cassa.

Per questo motivo, a differenza del reddito d’impresa, la plusvalenza del professionista non è rateizzabile: rileva nel periodo d’imposta in cui il corrispettivo o l’indennizzo è percepito, secondo la logica propria del lavoro autonomo.

Soltanto in caso di autoconsumo o destinazione a finalità extraprofessionali, mancando la percezione del corrispettivo o dell’indennizzo, rileva il principio di competenza (circolare CNDCEC 12 maggio 2008, n. 1/IR).

Esempio

Un professionista a dicembre 2025 ha venduto beni ammortizzabili debitamente fatturati ma non ha incassato la fattura perché è stato pattuito un pagamento in 4 rate nel 2026.

La plusvalenza non va indicata nel modello Redditi PF 2026, rilevando il principio di cassa. Regole peculiari andrebbero rilevate nel solo caso in cui le parti avessero pattuito un pagamento in natura, dovendo in questo caso ricondurre l’“incasso” (ossia il momento impositivo):

  • alla consegna: se il pagamento avviene tramite beni;
  • in occasione dell’effettiva possibilità di utilizzazione dei servizi da parte del professionista: in caso di pagamento tramite servizi.

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