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Plusvalenze cripto-attività imponibili anche ante 2023

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I guadagni da cripto-attività sono imponibili anche se realizzati prima dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023, in quanto si tratta comunque di asset assimilati agli strumenti finanziari. L’importante chiarimento è stato reso dal Tribunale di Bergamo, con la recente sentenza 573/1/2025, depositata il 2 dicembre 2025.

Normativa di riferimento

La lettera c-sexies), comma 1, dell’art. 67 del TUIR, come introdotta dal comma 126 dell’art. 1 della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha ufficialmente annoverato tra i “redditi diversi” quelli realizzati dalle persone fisiche non in regime d’impresa o di lavoro autonomo e soggetti equiparati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso o permuta di cripto-attività.

Dal 2023, pertanto, la disciplina fiscale delle cripto-attività prevede:

  • l’applicazione dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti da cessione, rimborso o permuta di criptovalute,
  • con aliquota ordinaria fissata al 26%;
  • con applicazione di una franchigia di 2.000 euro.

A partire dalle plusvalenze realizzate dall’1 gennaio 2025, è stata prevista l’eliminazione della predetta franchigia da parte dell’art. 1, comma 25, lett. a) della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025).

Il caso analizzato

Nella fattispecie oggetto del contendere, il ricorrente aveva impugnato il provvedimento di rigetto dell’Agenzia delle Entrate riguardante l’istanza di rimborso dell’imposta sostitutiva versata in via prudenziale per l’anno 2018, a fronte delle plusvalenze realizzate tramite operazioni di acquisto e vendita di criptovalute (Bitcoin).

L’elemento centrale della controversia ruota attorno alla qualificazione fiscale delle plusvalenze derivanti da operazioni su criptovalute: il contribuente sosteneva che nel 2018 non vi fosse una norma specifica che prevedesse la tassazione di tali plusvalenze, poiché le criptovalute non erano assimilabili alle valute estere o a quelle aventi corso legale, come invece stabiliva l’art. 67, comma 1, lett. c-ter, del TUIR. Di fatto, il ricorrente contestava l’applicazione retroattiva della norma introdotta con la Legge n. 197/2022, che aveva specificato la tassazione delle plusvalenze su cripto-attività a partire dal 2023.

La posizione della CGT I Bergamo

La CGT I Bergamo, tuttavia, ha respinto il ricorso, ribadendo che la normativa fiscale in vigore già nel 2018 contemplava le plusvalenze derivanti da operazioni su criptovalute come redditi diversi, nonostante le criptovalute non possedessero le caratteristiche di una valuta con corso legale.

Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 72/E/2016 ha affermato che le valute virtuali detenute al di fuori del regime di impresa possono generare un reddito diverso, tassabile in base ai principi di cui all’art. 67 del TUIR, se la giacenza media dell’insieme dei cosiddetti “wallet”, ossia i portafogli elettronici, detenuti dal contribuente, ha superato il controvalore di 51.645,69 euro (calcolato al cambio di riferimento di inizio periodo) per almeno 7 giorni lavorativi (in senso conforme, si segnala anche l’Interpello DRE Liguria n. 903-47/2018).

Tale orientamento viene confermato dai Giudici sottolineando che:

  • sebbene le criptovalute non siano assimilabili alle valute tradizionali,
  • esse possiedono tutte le caratteristiche di uno strumento finanziario, con un potenziale di guadagno e un rischio d’investimento,

per questo motivo, le plusvalenze derivanti dal loro scambio sono riconducibili alla categoria dei “redditi diversi” di cui all’art. 67 TUIR, anche prima dell’introduzione del comma c-sexies con la Legge n. 197/2022 (cfr. anche Cassazione, ordinanza n. 44378/2022).

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