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Plusvalenze “figurative”, IVA e crisi d’impresa: in G.U. il decreto Terzo settore

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Il decreto legislativo 4 dicembre 2025 n. 186, pubblicato in G.U. n. 288 del 12 dicembre 2025, completa un tassello centrale della riforma fiscale sul Terzo settore e sull’IVA, intervendo anche su crisi d’impresa e sport dilettantistico con misure mirate di coordinamento e alleggerimento del carico fiscale. Per gli operatori non profit, gli enti sportivi e i professionisti della crisi, il provvedimento apre margini di pianificazione più coerenti con la prassi operativa, ma richiede un immediato aggiornamento dei modelli gestionali e dei sistemi contabili.

Terzo settore: plusvalenze “figurative” e forfetari – Il cuore del Titolo I è il nuovo articolo 79-bis del Codice del Terzo settore, che consente agli ETS di sterilizzare, su opzione, la plusvalenza che si genera nel passaggio dei beni strumentali dalla sfera commerciale a quella non commerciale, quando il mutamento discende dall’applicazione delle regole di qualifica del CTS. La plusvalenza resta sospesa finché il bene è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, divenendo imponibile solo in caso di cessione, indennizzo o destinazione a finalità diverse, con regole di calcolo ancorate al costo non ammortizzato al momento del passaggio.

Sul fronte IVA e imposte indirette, viene abbassata a 85.000 euro la soglia di ricavi/compensi per l’accesso al regime forfetario ex articolo 86 CTS e al regime semplificato per ODV e APS, coerentemente con la nuova soglia per il regime di franchigia UE, e viene rafforzata la riconduzione delle agevolazioni IVA storicamente previste per le ONLUS agli enti del Terzo settore, con esclusione delle imprese sociali costituite in forma di società di capitali.

IVA: detrazione, enti non commerciali e proroghe – Il Titolo III interviene sulla disciplina della detrazione eliminando il comma 3 dell’articolo 19-bis.2 del D.P.R. n. 633/1972 e riscrivendo integralmente l’articolo 19-ter per gli enti non commerciali. Per i soggetti che svolgono attività economica solo in via non esclusiva, la detrazione IVA è ammessa limitatamente alla quota imputabile all’attività economica, secondo criteri oggettivi e coerenti con la natura di beni e servizi, con l’obbligo di contabilità separata tra attività imponibili e attività fuori campo.

In parallelo, viene prorogata al 1° gennaio 2036 l’entrata in vigore del pacchetto di obblighi IVA (fatturazione, registri, adempimenti strumentali) per gli enti associativi che erogano prestazioni ai propri associati, congelando per un decennio l’impatto pieno della “ivaizzazione” del Terzo settore. Completano il quadro alcune modifiche tecniche all’articolo 40-bis e all’articolo 9 del D.P.R. n. 633/1972 per riallineare le definizioni di servizi e operazioni di pagamento ai riferimenti del Testo unico bancario e della PSD2, nonché per includere espressamente i servizi resi tramite intermediari.

Crisi d’impresa: neutralità delle riduzioni di debito – Sul versante imposte dirette in materia di crisi, l’articolo 8 offre una lettura autentica del comma 4-ter dell’articolo 88 TUIR, consolidando una linea interpretativa favorevole alla neutralità delle riduzioni di debito conseguenti agli strumenti di composizione della crisi. Non si considerano sopravvenienze attive le riduzioni di debiti in sede di concordato nella liquidazione giudiziale, concordato minore liquidatorio e concordato semplificato, così come nei concordati minori in continuità, negli accordi di ristrutturazione omologati, nei piani attestati pubblicati in registro imprese e nei piani di ristrutturazione soggetti a omologazione.

La norma, di fatto, consolida la tendenza a non penalizzare fiscalmente il risanamento patrimoniale derivante da tagli al passivo concordati con i creditori, ma chiude alla possibilità di chiedere il rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate in passato sulla base di interpretazioni più restrittive. Per gli advisor della crisi, la codificazione rafforza la prevedibilità del carico fiscale legato alle soluzioni negoziate, rendendo più lineare il confronto con banche e creditori nelle simulazioni di piano.

Sport dilettantistico e aliquote agevolate – Il Capo III del Titolo I tocca il mondo dello sport dilettantistico intervenendo sulla legge n. 398/1991: il plafond dei proventi per l’accesso al regime agevolato viene riscritto in euro e innalzato a 400.000, estendendo espressamente il perimetro anche alle società sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 36/2021. In chiave IVA, l’aliquota agevolata del 5 per cento già riconosciuta alle cooperative sociali e loro consorzi viene estesa alle imprese sociali costituite in forma societaria, con un impatto diretto sulla sostenibilità economica dei servizi a rilevanza sociale.

Per il Terzo settore organizzato e per il comparto sportivo dilettantistico, il mix di misure (neutralità delle plusvalenze figurative, soglie forfetarie, regime IVA più morbido, proroga degli obblighi) delinea un percorso di “aterraggio graduale” verso il diritto comune, che da un lato riduce il rischio di shock regolatori e, dall’altro, rende ancora più centrale il ruolo del professionista nel presidio delle opzioni e nella gestione di contabilità separate e flussi IVA.

Il provvedimento è entrato in vigore il 13 dicembre 2025.

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