Passa al contenuto principale

Plusvalenze: stop alla rateizzazione e novità del Bilancio 2026

|

La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) ha modificato, a decorrere dal 2026 la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali: il comma 42 introduce una disciplina più coerente della rateizzazione, con l’obiettivo di rendere il prelievo più aderente ai tempi finanziari delle operazioni e di superare la stratificazione di regole speciali che si era accumulata negli anni.

Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, le plusvalenze su beni strumentali materiali e immateriali non Pex sono tassate integralmente nell’esercizio di realizzo, senza più possibilità di “spalmare” il prelievo in cinque quote annuali per i beni posseduti da oltre tre anni.

Sopravvive unicamente la facoltà di rateizzare le plusvalenze da cessione di azienda o ramo, nonché quelle delle società sportive professionistiche sui diritti alla prestazione dell’atleta, alle condizioni di possesso minimo previste.

Eccezioni confermate
  • plusvalenze da cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che il complesso aziendale sia stato posseduto per almeno tre anni;
  • plusvalenze realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, limitatamente alla quota che corrisponde proporzionalmente al corrispettivo in denaro, con periodo minimo di possesso di due anni;
  • lease and sale back: in quanto l’art. 2425-bis del Codice civile (immutato) impone l’imputazione della plusvalenza in funzione della durata del contratto di leasing, anziché nell’esercizio di realizzo.

Come detto, sotto il profilo temporale il nuovo regime fiscale si applica alle plusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2026 (o dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 per i contribuenti che non hanno il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

Acconti – In particolare, il comma 43 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2026 precisa che:

  • per il primo periodo d’imposta di applicazione delle nuove disposizioni
  • occorre calcolare l’acconto assumendo a riferimento l’imposta del periodo precedente che si sarebbe determinata se fossero già state in vigore le nuove disposizioni.

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta