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Polizze catastrofali in scadenza al 31 marzo per le piccole e micro imprese

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Il 31 marzo 2026 scade il termine entro cui le piccole e microimprese del settore della somministrazione di alimenti e bevande e del settore turistico-ricettivo devono stipulare le c.d. polizze assicurative contro calamità naturali ed eventi catastrofali (polizze catastrofali).

L’art. 1, comma 101 della Legge n. 213/2023, Legge di Bilancio 2024, prevede in capo alle imprese operanti in Italia l’obbligo di stipula di specifiche polizze assicurative a copertura:

  • dei danni ai beni aziendali direttamente cagionati da calamità naturali
  • ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

“Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni”.

A tal fine è stato approvato il D.M. MEF n. 18 del 30 gennaio 2025 (in G.U. n. 48 del 27 febbraio 2025), in vigore dal 14 marzo 2025, che ha definito il Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell’art. 1, comma 105, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Obbligo stipula polizze catastrofali
Cosa Obbligo stipula polizze assicurative per la copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
Valore da assicurare Per la determinazione del valore dei beni da assicurare si considera il valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile ovvero il costo di rimpiazzo dei beni mobili o quello di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall’evento calamitoso.
Soggetti obbligati Soggetti tenuti all’iscrizione nel Registro delle imprese indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte (compresi imprenditori individuali, imprese artigiane, STP; STA; ecc.).
Decorrenza Imprese di grandi dimensioni 31 marzo 2025
Medie imprese 1° ottobre 2025 (art. 1 D.L. n. 39/2025)
Piccole e microimprese 31 dicembre 2025 (art. 1 D.L. n. 39/2025)
Imprese della pesca e dell’acquacoltura 31 dicembre 2025 (comma 1-quater art. 19 D.L. n. 202/2024)
Verifica dimensioni Medie imprese Racc. 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE
Piccole e microimprese Racc. 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE
Grandi imprese Direttiva delegata UE 2023/2775
Soggetti esclusi Imprese agricoleart. 2135 cod. civ. per le quali è previsto il c.d. “Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità” (art. 1, commi 515 e seguenti della Legge n. 234/2021 – Legge di Bilancio 2022 – vedi D.M. 30 dicembre 2022). Stessa cosa dicasi per professionisti ossia studi professionali posto che è dirimente l’iscrizione al Registro delle imprese da cui deriva l’obbligo assicurativo.

Detto ciò, il D.L. n. 200/2025, c.d. DL Milleproroghe, ha previsto che il termine per l’attivazione della polizza è prorogato al 31 marzo 2026:

  • per le imprese della pesca e dell’acquacoltura indipendentemente dalle dimensioni (art. 15, comma 2);
  • per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287), nonché per le imprese turistico ricettive, se piccole o microimprese (art. 16, comma 2).
Definizione di microimpresa (Racc. 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE) Meno di 10 occupati e fatturato o totale di bilancio annuo ≤ 2 milioni € (Racc. 2003/361/CE).
Definizione di piccola impresa (Racc. 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE) Meno di 50 occupati e fatturato o totale di bilancio annuo ≤ 10 milioni € (Racc. 2003/361/CE).

Si ricorda che il D.Lgs. n. 184/2025, nuovo Codice degli incentivi, ha attenuato gli obblighi in materia di polizze catastrofali qui in prevedendo che un eventuale inadempimento da parte dell’impresa nella stipula della polizza catastrofale non impedirà l’accesso agli incentivi fiscali c.d. “automatici” e a quelli contributivi.

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