Polizze vita: chiarimenti sul versamento rateale dell’imposta di bollo pregressa
L’imposta di bollo maturata fino al 31 dicembre 2024 sulle polizze vita a contenuto finanziario deve comunque essere versata dalle imprese di assicurazione secondo il piano rateale previsto dalla Legge di Bilancio 2025, anche se nel frattempo la polizza viene riscattata o liquidata.
Lo “stock” dell’imposta maturata fino al 2024, quindi, non viene rideterminato in funzione degli eventi successivi che interessano il contratto.
L’Agenzia delle Entrate si è espressa in tal senso con la risposta n. 78/2026 in materia di Applicazione dell’imposta di bollo di cui all’art. 13, comma 2-ter, della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 dovuta dalle imprese di assicurazione in relazione alle comunicazioni inviate alla clientela relativamente ai prodotti assicurativi a contenuto finanziario.
Il documento di prassi interviene a chiarire diversi aspetti applicativi della disciplina introdotta dall’art. 1, commi 87 e 88, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), che ha modificato le modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per le comunicazioni relative alle polizze vita, in particolare quelle dei rami III e V.
Si veda la circolare n. 7/E 2025.
Il caso sottoposto all’Amministrazione finanziaria riguarda alcune compagnie assicuratrici operanti in Italia inregime di libertà di prestazione di servizi nel settore delle assicurazioni sulla vita, prevalentemente nel ramo III del codice delle assicurazioni private.
Le società commercializzano polizze unit linked e, a seguito dell’opzione esercitata, provvedono direttamente all’applicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle polizze sottoscritte da residenti italiani ai sensi dell’art. 26-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché all’assolvimento dell’imposta di bollo in modalità virtuale.
Gli istanti hanno chiesto chiarimenti su diversi profili interpretativi delle nuove disposizioni, in particolare sull’interazione tra:
- il nuovo versamento annuale dell’imposta di bollo e
- il meccanismo di pagamento rateale dello “stock” di imposta maturato fino al 31 dicembre 2024.
L’Agenzia delle Entrate ricorda innanzitutto che la Legge di Bilancio 2025 ha stabilito che, a partire dal 2025, l’imposta di bollo relativa alle comunicazioni sui contratti di assicurazione sulla vita sia dovuta annualmente e versata ogni anno dalle imprese di assicurazione con le modalità ordinarie previste dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 24 maggio 2012.
Per i contratti in essere al 1° gennaio 2025, invece, il legislatore ha previsto il versamento rateale dell’imposta maturata negli anni precedenti.
In particolare, l’importo complessivo dell’imposta di bollo calcolata per ciascun anno fino al 31 dicembre 2024 deve essere versato secondo un piano di rateazione: il 50% entro il 30 giugno 2025, il 20% entro il 30 giugno 2026, un ulteriore 20% entro il 30 giugno 2027 e il restante 10% entro il 30 giugno 2028.
Con riferimento ai primi quesiti posti dagli istanti, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che, anche nel caso in cui le polizze vengano riscattate o giungano a scadenza prima del 30 giugno 2028, rimangono ferme le quote e le scadenze previste per il pagamento dell’imposta maturata fino al 2024.
In altri termini, lo “stock” dell’imposta pregressa non viene modificato dagli eventi che interessano la polizza dopo il 1° gennaio 2025.
Diversamente, l’imposta di bollo dovuta per le annualità successive al 2025 deve essere versata secondo le modalità ordinarie, con riferimento al valore di riscatto delle polizze al 31 dicembre di ciascun anno oppure al valore effettivo di rimborso o riscatto per la frazione di anno in cui il contratto viene estinto.
Viene infine confermata la possibilità di utilizzare in compensazione crediti relativi ad altri tributi, secondo le regole generali previste dall’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.



