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Premi di risultato detassati solo se si rispetta il requisito incrementale

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La detassazione dei premi di risultato è subordinata al rispetto di una serie di presupposti prescritti dalla normativa: tra essi anche il cosiddetto “requisito della incrementalità”.

Lo ha ribadito l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 19 ottobre 2018, n. 78/E. In merito a tale incentivo si ricorda quanto segue:

  1. l’art. 1, commi da 182 a 189, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), prevede che a decorrere dal 2016:
    a. ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il D.M. 25 marzo 2016, nonchè alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, si applica un’imposta sostitutiva di Irpef e addizionali regionali e comunali del 10 per cento, entro il limite complessivo di 2mila euro lordi;
    b. la regola si applica salvo che il lavoratore non vi abbia rinunciato per iscritto;
    c. la norma in esame si applica nel settore privato e ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore – nell’anno precedente quello di percezione delle somme – a 50mila euro;
    d. nel caso in cui il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva non sia lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il beneficiario deve attestare per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno; e. ai fini della determinazione dei premi di produttività, è computato il periodo obbligatorio del congedo di maternità;
  2. per “premi di risultato” si intendono le “somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione”;
  3. ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, l’erogazione delle somme deve avvenire in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
  4. al termine del periodo previsto dal contratto (cosiddetto “periodo congruo”), dev’essere verificato un incremento di produttività o redditività, qualità, ecc., costituente il presupposto per l’applicazione del regime agevolato in esame. La durata di tale “periodo congruo” è rimessa alla contrattazione di secondo livello e può essere annuale, infrannuale o ultrannuale, a seconda dei casi;
  5. non è sufficiente che l’obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia raggiunto, essendo anche necessario che il risultato conseguito dall’azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio (si tratta del cosiddetto “requisito della incrementalità”).

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