Prima casa e Superbonus: più tempo per spostare la residenza
Nel caso di acquisto di immobili oggetto di interventi ammessi al superbonus, ex art. 119 del D.L. n. 34/2020, il termine di 30 mesi per trasferire la residenza ai fini della spettanza delle agevolazioni prima casa decorre dal 31 ottobre 2023, termine scaturito dalla sospensione di cui all’art. 24 del D.L. n. 23/2020 e ss.mm.ii.
L’Agenzia delle Entrate si è espressa in tal senso con la risposta n. 230/2025 in materia di agevolazioni “prima casa” art. 1, Nota II-bis, della Tariffa Parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e acquisto di immobili oggetto di superbonus.
La disposizione normativa citata, tra l’altro, che “Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 2 per cento gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni: a) che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza (…)”.
Rispetto al termine ordinario dei 18 mesi, in ipotesi di acquisto di immobili oggetto di superbonus, tale deadline è stata allungata a 30 mesi.
In particolare, l’art. 33-bis, comma 1, lettera c), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 introdotto dalla Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 e in vigore dal 31 luglio 2021, ha disposto l’introduzione del comma 10-ter nell’art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 secondo cui “Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il termine per stabilire la residenza di cui alla lettera a) della nota II-bis) all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è di trenta mesi dalla data di stipulazione dell’atto di compravendita”.
Considerato l’espresso richiamo alla suddetta norma (richiamo alla lettera a) della Nota II-bis) all’art. 1 della Tariffa Parte prima) contenuto all’art. 119, ai fini della verifica della residenza, l’Agenzia delle Entrate ritiene altresì applicabile alla scadenza dei 30 mesi anche la sospensione dei termini di cui all’art. 24 del D.L. n. 23/2020.
Infatti si si ricorda che il D.L. n. 198/2022, c.d. Decreto “Milleproroghe”, ha spostato al 30 ottobre 2023 la sospensione dei termini al rispetto dei quali è subordinata la spettanza o il mantenimento delle agevolazioni prima casa. Termini dapprima sospesi dal D.L. n. 23/2020 c.d. Decreto “Liquidità” dal 23 febbraio 2020 fino al 31 dicembre 2020 e poi fino al 31 marzo 2022 dal D.L. n. 228/2021.
La proroga di cui al D.L. n. 198 ha coperto il periodo compreso tra il 1° aprile 2022 ed il 30 ottobre 2023.
I termini da rispettare per la spettanza o il mantenimento delle agevolazioni prima casahanno ripreso a decorrere dal 31 ottobre 2023.
Da qui, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti normativamente previsti dalla richiamata Nota II-bis nonché di quelli richiesti in materia di agevolazione c.d. Superbonus, l’Agenzia delle Entrate ritiene che nel caso di specie, al fine di non decadere dal regime agevolato “prima casa”, il termine per stabilire la residenza nel comune di ubicazione dell’immobile agevolato, acquistato in pendenza di sospensione ossia in data 26 novembre 2021 e interessato da uno o più interventi superbonus, sia di trenta mesi a decorrere dal 31 ottobre 2023.