Le domande finalizzate alla regolazione della crisi o dell’insolvenza devono essere trattate in via d’urgenza e in un unico procedimento; la regola si applica anche alle istanze sopravvenute, che dovranno essere riunite a quelle pendenti. Lo prevede l’art. 7 dello schema di decreto legislativo contenente il “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza”, predisposto in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155.
La norma contiene inoltre le seguenti precisazioni:
Si ricorda che il nuovo testo del Codice della crisi e dell’insolvenza, che andrà a sostituire la legge fallimentare vigente e la legge sul sovraindebitamento del debitore civile, sarà sottoposto a breve all’approvazione del Consiglio dei ministri.
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