Produzione alcole etilico: dalle Dogane istruzioni per i controlli
Con la circolare n. 10/D/2025 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Accise, fornisce importanti precisazioni operative sull’accertamento della produzione di alcole etilico tramite misuratori volumetrici.
L’art. 33 del Testo Unico Accise (TUA) e l’art. 12 del D.M. n. 153/2001 prevedono che l’alcole etilico sia accertato alla produzione tramite un sistema costituito da un misuratore di tipo volumetrico, eventualmente dotato di testata compensata, munito di prelevatore automatico di campioni nonché da un recipiente collettore, montato su bilico o tarato, utilizzato per il cosiddetto “accertamento diretto”.
In particolare, viene ribadito che la misurazione deve essere riconducibile a 20°C, secondo le tavole alcolometriche internazionali OIML R22, adottate anche in Italia con il D.P.R. n. 875/1982 e confermate dalla circolare ADM n. 12/D del 2015.
Altro chiarimento di rilievo riguarda la possibilità di utilizzare qualsiasi sistema di misurazione su condotta, purché in grado di rilevare, con indicazione diretta e nelle tolleranze ammesse, il volume di alcole prodotto, indipendentemente dal principio fisico (volumetrico, massico, a turbina, ecc.), come già previsto dalla circolare n. 20/D del 2016 per i misuratori massici.
Il sistema di misurazione può essere dotato di testata compensata per la temperatura e deve essere collegato a un saggiatore per la raccolta di campioni significativi. Restano valide le specifiche tecniche e i criteri di verifica previsti dalla determinazione direttoriale 11811/RU del 2014.