Professionisti irregolari: stop ai pagamenti PA a tutto campo
Il DdL di Bilancio 2026, in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, ha previsto uno specifico controllo nei rapporti con i professionisti, alert che prevede il via libera al pagamento della fattura solo previa verifica della regolarità fiscale e contributiva del prestatore.
Si pensi ad esempio alla situazione in cui l’avvocato assiste un proprio cliente in “gratuito patrocinio” ovvero a un ingegnere, architetto che ricevono compensi per prestazioni di consulenza/progettazione verso la P.A. Tutte prestazioni che per essere onorate dovranno passare dalla verifica della regolarità fiscale e contributiva del professionista.
In particolare la bozza della Manovra dispone quanto segue: il regolare adempimento degli obblighi fiscali e contributivi da parte dei liberi professionisti che rendono prestazioni nei confronti delle amministrazioni pubbliche è condizione per il pagamento di compensi per attività professionale da parte delle medesime amministrazioni. A tal fine il libero professionista produce la predetta documentazione comprovante la regolarità fiscale e contributiva unitamente alla presentazione della fattura per le prestazioni rese”.
Rispetto alla versione iniziale della suddetta previsione ci si attendeva un’attenuazione o addirittura una sua “abrogazione”.
Tuttavia, nella sua versione finale bollinata dalla Ragioneria generale dello Stato, il testo della Manovra non solo conferma la suddetta penalizzazione ma ne estende il campo di applicazione a tutti gli “emolumenti”, compresi quelli dovuti da soggetti diversi dalla PA per incarichi con compensi “a carico dello Stato”.
Inoltre, alcuni emendamenti mirano a disciplinare meglio la procedura di controllo prevedono che nei casi in cui il documento unico di regolarità contributiva sia in verifica, l’amministrazione pubblica può comunicare alla piattaforma P.C.C. la sospensione delle fatture dalla data di richiesta fino alla data di emissione del documento.
Nei casi in cui è verificata l’irregolarità, l’amministrazione comunica la sospensione delle quote corrispondenti all’irregolarità fino alla data della ricezione, dal sistema dello sportello unico previdenziale, del documento indicante gli importi a debito necessario per l’attivazione dell’intervento sostitutivo (emendamento 129.86).
Con riferimento ai lavori edili svolti in cantiere, qualora l’impresa affidataria non fornisca all’amministrazione pubblica il documento unico di regolarità contributiva relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera, la stessa può comunicare alla piattaforma citata la sospensione delle fatture relative agli stati finali fino alla data in cui il documento è trasmesso dall’impresa.