Professionisti: novità sui rimborsi spese nel quadro RE Modello Redditi PF 2026
In sede di compilazione del quadro RE del modello Redditi PF 2026 occorre tenere in debita considerazione le novità apportate, a partire dal 1° gennaio 2025, con la riforma fiscale (D.Lgs. n. 192/2024), che ha significativamente rivisto il trattamento dei rimborsi spese per i professionisti.
Da tale data, in particolare:
- non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente (si sostituisce, pertanto, la disciplina previgente, in vigore fino al 31/12/2024);
- viene codificato quanto già precisato dalla prassi amministrativa (cfr. circolare n. 38/E/2010, par. 3.4) secondo cui “le somme incassate per il riaddebito dei costi (…) per l’uso comune degli uffici non costituisce reddito di lavoro autonomo e quindi non rileva quale componente positivo di reddito” (es. telefono, energia elettrica, segreteria).
In linea generale le spese anticipate non sono deducibili dal professionista salvo i casi in cui le stesse, non siano poi effettivamente rimborsate e risultino integrate le condizioni di Legge (assoggettamento del committente ad istituti disciplinati dal CCII o a procedure estere equivalenti, ad una procedura esecutiva individuale infruttuosa o prescrizione del credito). Le spese sono in ogni caso deducibili se non rimborsate e:
- di importo fino a 2.500 euro comprensivo di compenso e rimborso;
- non rimborsate entro un anno dalla fatturazione.
Si ricorda inoltre che con la versione definitiva del D.L. n. 84/2025 (Decreto fiscale) è stato disposto che talune spese, sostenute dal lavoratore autonomo per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o noleggio con conducente (NCC), sono deducibili dal reddito ma a condizione che i pagamenti delle stesse siano stati effettuati con strumenti tracciabili, di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997, come il bancomat, le carte di credito o di debito, Satispay o altra applicazione per smartphone collegata a un IBAN.
Impatto sui modelli Redditi PF 2026
Il modello Redditi Persone Fisiche 2026 e, in particolare, il quadro RE, è stato aggiornato tenendo conto delle predette novità. I righi maggiormente impattati sono:
| Rigo | Novità di compilazione |
| RE2 |
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| RE15 | Eliminato il distinguo pregresso tra non addebitate (deducibilità limitata) e addebitate (deducibilità piena): il professionista non può più riaddebitare al committente in fattura le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi sostenute dal committente per conto del professionista e, quindi, il professionista non può più considerare tali spese come componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo.
L’importo deducibile non può essere superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta (risultante dalla differenza tra l’importo indicato nel rigo RE6 “Totale compensi” e l’importo indicato nel rigo RE4 “Plusvalenze patrimoniali”). A tale fine, in primo luogo si calcola il 75 per cento delle spese e, successivamente, va effettuata la verifica con il tetto del 2 per cento dei compensi. |



