Pronti i software per la dichiarazione Iva 2020
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Sono disponibili i software di compilazione e di controllo dei modelli Dichiarazione Iva e Dichiarazione Iva base 2020: entrambi i modelli devono essere presentati – esclusivamente in via telematica – tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020.
Si ricorda che il modello Iva base può essere utilizzato dai soggetti Iva, persone fisiche e non, che nel corso dell’anno:
- hanno determinato l’imposta dovuta o l’imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva e, pertanto, non hanno applicato gli specifici criteri dettati dai regimi speciali Iva quali, ad esempio, quelli previsti per gli agricoltori o per le agenzie di viaggio;
- hanno effettuato, in via occasionale, cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse;
- non hanno effettuato operazioni con l’estero (cessioni e acquisti intracomunitari, cessioni all’esportazione e importazioni, ecc.);
- non hanno effettuato acquisti e importazioni senza applicazione dell’imposta avvalendosi dell’istituto del plafond;
- non hanno partecipato a operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.
Il modello Iva base non può invece essere utilizzato:
- dai soggetti non residenti che hanno istituito in Italia una stabile organizzazione o che si avvalgono dell’istituto della rappresentanza fiscale o dell’identificazione diretta;
- dalle società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi;
- dai soggetti tenuti a utilizzare il modello F24 Elementi identificativi;
- dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti Iva sottoposti a procedura concorsuale;
- dalle società che hanno partecipato a una procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo;
- dall’ente o società commerciale controllante che intende avvalersi, per il 2020, della particolare procedura di compensazione dell’Iva di gruppo;
- dai soggetti che hanno presentato nel 2018 dichiarazioni integrative a favore ai sensi dell’art. 8, comma 6-bis, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e che sono tenuti ad indicare il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni integrative nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui sono presentate le dichiarazioni integrative;
- dai soggetti che, avendo omesso di effettuare versamenti periodici Iva, compilano il quadro VQ della dichiarazione Iva/2020.
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