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Prova del trasporto nella disciplina IVA: in chiaro la decorrenza dei 90 giorni per la movimentazione dei beni

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Per le imprese italiane che effettuano cessioni intracomunitarie con trasporto a carico del cliente, la gestione fiscale dell’operazione diventa particolarmente delicata. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 65/E del 4 marzo 2026 fornisce importanti chiarimenti sulle cessioni intracomunitarie non imponibili ex art. 41, comma 1, lett. a) D.L. n. 331/1993, alla luce del nuovo regime sanzionatorio post D.Lgs. n. 87/2024.

Fattispecie analizzata

La società istante (Alfa), appartenente al gruppo (Beta):

  • produce generatori di vapore su misura,
  • destinati ad essere consegnati e installati extra-UE: il committente finale (Delta) è una società con impianto in Svizzera;
  • ma con cessione intra-UE ad un cessionario UE (società Gamma, appartenente al medesimo gruppo di Alfa)
  • riceve da Gamma alcuni componenti chiave (forgiati), ne approvvigiona altri produce/assembla i generatori nei propri stabilimenti italiani.

Tanto premesso, nell’ambito di un progetto pluriennale:

  • Alfa fattura acconti (“milestone”) a Gamma per stati avanzamento lavori (beni semilavorati);
  • con trasferimento proprietà a Gamma prima del completamento (non imponibile intra-UE ex art. 41 D.L. n. 331/1993);
  • i beni restano in Italia per ulteriori lavorazioni/assemblaggi/collaudi da Alfa (non spostabili per mole/complessità);
  • soltanto al termine Gamma spedisce i generatori finiti in Svizzera per installazione.

Si chiede quindi di chiarire il regime ai fini IVA di tali operazioni e gli eventuali aspetti sanzionatori.

Normativa di riferimento

Dal 14 giugno 2024 è entrata in vigore la riforma delle sanzioni fiscali, attuata con il D.Lgs. n. 87/2024, in attuazione della Legge delega n. 111/2023.

L’art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, nel modificare l’art. 7 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ha introdotto una sanzione ad hoc pari al 50% dell’IVA dovuta da applicare nei confronti di “chi effettua cessioni di beni senza addebito d’imposta, ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427” nel caso in cui:

  • il bene sia trasportato in altro Stato membro UE dal cessionario o da terzi per suo conto
  • il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro 90 giorni dalla consegna.

Tuttavia, la sanzione non si applica se, nei 30 giorni successivi, viene eseguita:

  • la regolarizzazione della fattura,
  • e il versamento dell’imposta”.

I chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria

L’Agenzia ricorda innanzitutto che affinché un’operazione possa essere qualificata come cessione intracomunitaria non imponibile, occorre che:

  • il cedente e l’acquirente siano entrambi operatori economici;
  • l’operazione sia onerosa;
  • sia acquisito o trasferito il diritto di proprietà o altro diritto reale;
  • i beni siano effettivamente trasferiti in altro Stato membro.

In particolare, con la risoluzione n. 345/E del 28 novembre 2007, è stato precisato che, “[l]’invio dei beni in altro Stato dell’Unione europea è elemento costitutivo della cessione intracomunitaria (art. 41, comma 1, lett. a, del D.L. n. 331 del 1993), in assenza del quale non può considerarsi legittima l’emissione di una fattura senza applicazione dell’imposta” (risoluzione 15 dicembre 2008, n. 477/E).

Tanto premesso, il documento di prassi chiarisce che per le cessioni intracomunitarie con lavorazione (art. 41, comma 1, lett. a) D.L. n. 331/1993):

  • il termine dei 90 giorni, entro il quale occorre acquisire la prova che il bene, trasportato a cura del cessionario o di terzi, sia effettivamente pervenuto in altro Stato membro della UEnon decorre dalla fattura/consegna proprietà,
  • decorre dalla data di consegna al vettore per il trasporto definitivo o la spedizione della merce, (comprovata da DDT, lettera di vettura internazionale CMR o equivalente), comprovando l’uscita dall’Italia.

È irrilevante, invece, la data dell’acconto o quella della fattura. Va da sé che, decorso inutilmente il predetto termine senza che sia stata acquisita la prova che il bene è giunto a destinazione, il cedente – per non incorrere nella contestazione della sanzione in parola – deve regolarizzare la fattura ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997 mediante emissione della nota di debito ed il versamento della relativa imposta entro i successivi trenta giorni.

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