Può chiedere il rimborso dell’imposta il chiamato all’eredità “provvisorio”
Qualora all’esito di un giudizio risultino eredi soggetti diversi da coloro che avevano provveduto alla presentazione della dichiarazione di successione, in veste di chiamati all’eredità, e al versamento della relativa imposta, è possibile chiedere il rimborso, dell’imposta illegittimamente pagata, “unitamente agli interessi, alle soprattasse e pene pecuniarie eventualmente pagati”, ai sensi dell’art. 42, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 25 maggio 2022, n. 296.
Il documento ha inoltre precisato che, ai sensi del comma 2 dell’art. 28 del medesimo D.Lgs. n. 346/1990, il presupposto dell’obbligo di presentare la dichiarazione risiede non nella qualità di erede accettante l’eredità, ma in quella di chiamato all’eredità (a tal fine si rinvia anche alla circolare 15 marzo 1991, n. 17, Parte VI).
Per l’art. 7, comma 4, del D.Lgs. 346/1990, infine, “Fino a quando l’eredità non è stata accettata, o non è stata accettata da tutti i chiamati, l’imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato”.