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Rateazione avviso bonario: decadenza post lieve inadempimento e sospensione adempimenti

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In base alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 462/1997, ex art. 3-bis le somme richieste con le comunicazioni di irregolarità, c.d. avvisi bonari, possono essere rateizzate in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

Ciò vale sia per i controlli automatici ex 36-bis (D.P.R. n. 600/1973) e 54 bis (D.P.R. n. 633/1972) sia per i controlli formali 36-ter (D.P.R. n. 600/1973).

La prima rata deve essere versata:

  • entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli esiti del controllo automatico e formale della dichiarazione;
  • entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata (vedi comunicazione prevista dall’art. 1, comma 412, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311);
  • entro 90 giorni dalla data in cui l’avviso telematico è reso disponibile all’intermediario che ha predisposto la dichiarazione.

Il termine per il pagamento della prima rata è sospeso tra il 1° agosto e il 4 settembre di ogni anno (art. 7-quater  del D.L. n. 193/2016).

Detto ciò, anche per i versamenti degli avvisi bonari trova applicazione il c.d. lieve inadempimento, ex art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973.

Per cui se, la rata viene versata per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro, l’Ufficio procede all’iscrizione a ruolo della frazione non pagata, dei relativi interessi e della sanzione commisurati all’importo non versato, ma non si perde il beneficio della rateizzazione.

Analogamente, non si decade dalla rateizzazione se la rata viene versata con una “lieve tardività”:

  • non superiore a 7 giorni dalla scadenza, in caso di prima rata,
  • entro il termine di pagamento della rata successiva, in caso di una rata diversa dalla prima, o entro 90 giorni dalla scadenza, in caso di ultima rata.

In tal caso, si procede all’iscrizione a ruolo degli interessi e della sanzione, commisurati all’importo versato in ritardo e ai giorni di ritardo.

Soffermandoci sul pagamento della prima rata per gli avvisi bonari ossia per le somme dovute in base agli esiti del controllo automatico e formale della dichiarazione dei redditi, potrebbe accadere che il tardivo versamento ossia oltre il termine di 67 gg (60 giorni previsti per il pagamento + 7 di lieve ritardo) ovvero 97 giorni per gli avvisi telematici all’intermediario (90 giorni previsti per il pagamento + 7 di lieve ritardo) sia dovuto al cattivo funzionamento dei servizi dell’Agenzia delle Entrate.

Si pensi al recente blocco Sogei verificatosi tra le 12:48 del 29 ottobre 2024 e le 9:56 del 30 ottobre 2024 che ha mandato in crisi il sistema di ricezione degli F24.

In tale caso, il contribuente gode della specifica tutela ex art. 1, D.L. n. 498/1961, norma la quale dispone che:

“1. Qualora gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’amministrazione finanziaria, i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e tasse a favore dell’erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati, fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto di cui all’art. 3.”

Da qui, un eventuale mancato pagamento della rata oltre i termini del lieve inadempimento ma entro la scadenza di proroga non provoca la decadenza della rateazione.

La stessa tutela vale per le rate successive alla prima.

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