Ravvedimento operoso speciale anche per redditi esteri, fatta eccezione per l’RW
L’art. 1, comma 174 ss. della Legge n. 197/2022 ha introdotto il c.d. ravvedimento operoso speciale, che consente di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate, commesse sino al 31 dicembre 2021. Le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo.
Sono ravvedibili le violazioni che, nel contempo:
- riguardano le dichiarazioni “validamente presentate”;
- e riguardano tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
Deve, infine, trattarsi di “violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173”, quindi non vi rientrano gli omessi versamenti di imposte dichiarate (e le altre violazioni emergenti da liquidazione automatica) e le omesse/tardive comunicazioni che si assolvono all’interno della dichiarazione (minusvalenze o liquidazioni IVA).
Anno d’imposta |
Anno della dichiarazione |
Termine di accertamento ordinario |
Raddoppio in caso di violazioni penali |
2011 |
2012 |
31.12.2016 |
28.2.2022 |
2012 |
2013 |
31.12.2017 |
31.12.2021 (26.3.2022) |
2013 |
2014 |
31.12.2018 |
31.12.2022 (26.3.2023) |
2014 |
2015 |
31.12.2019 |
31.12.2023 (26.3.2024) |
2015 |
2016 |
28.2.2022 |
31.12.2024 (26.3.2025) |
2016 |
2017 |
31.12.2022 (26.3.2023) |
– |
2017 |
2018 |
31.12.2023 (26.3.2024) |
– |
I redditi prodotti all’estero, qualora non dichiarati nell’originaria dichiarazione, comportano una regolarizzazione mediante presentazione dell’integrativa e versamento di una sanzione per infedele dichiarazione pari al 120% dell’imposta, che con il ravvedimento operoso diventerebbe il 6,67% (riduzione a 1/18).
Ai sensi dell’art. 1, comma 176 della Legge n. 197/2022 “La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato”.
L’art. 21, comma 2 del D.L. n. 34/2023 ha introdotto una norma di interpretazione autentica del comma 176 stabilendo che:
- “sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227”;
- “sono ricomprese nella regolarizzazione le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all’imposta sul valore delle attività finanziarie estere (IVAFE) e all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) di cui all’articolo 19, commi da 13 a 17 e da 18 a 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non rilevabili ai sensi dell’articolo 36-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio”.
Non possono essere regolarizzate, quindi, l’omessa e/o infedele compilazione del quadro RW, trattandosi di violazioni disciplinate dall’art. 5 del D.L. n. 167/1990 in tema di monitoraggio fiscale; è invece possibile ravvedersi con il ravvedimento operoso ordinario ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
Non ci sono invece dubbi sulla possibilità di ravvedere i redditi esteri non dichiarati, applicando l’aumento del terzo ex art. 1, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997. Ad esempio se ho omesso nel Modello Redditi 2022 (anno 2021) di dichiarare gli interessi su conto corrente detenuto all’estero, o compensi di amministratore percepiti all’estero e imponibili in Italia, pensioni estere o stipendi percepiti all’estero, possono presentare l’integrativa entro il 30.9.23 e regolarizzare versando oltra all’imposta e agli interessi, la sanzione con “TF54” non del 120%, ma del 6,67%.
Non si possono ravvedere pagamenti omessi che permettono di accedere a regimi agevolati, come quello degli impatriati.
Fattispecie |
Sanzione minima |
Sanzione ridotta |
Dichiarazione infedele |
90% |
5% |
Dichiarazione infedele (condotte fraudolente) |
135% |
7,5% |
Redditi prodotti all’estero |
120% |
6,67% |
Locazioni immobiliari non dichiarate |
240% |
13,33% |
Locazioni immobiliari dichiarate infedelmente |
180% |
10% |