Ravvedimento: riduzione a 1/6 o a 1/4 per violazioni dal 1° settembre
Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 ha apportato modifiche sostanziali allo strumento del ravvedimento operoso, modificando l’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997. In particolare:
- il contribuente può applicare il cumulo giuridico delle violazioni con il ravvedimento operoso;
- se il ravvedimento viene perfezionato oltre il termine dell’anno dalla violazione o di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui la violazione è stata commessa, la riduzione delle sanzioni è sempre a 1/7 del minimo.
La riduzione a 1/6 o a 1/4 è applicabile per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, non per i ravvedimenti che si eseguono da settembre (art. 5, D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87). La precedente disciplina continuerà a operare ancora per anni. Ad esempio, se a settembre 2025 venisse notificato uno schema di provvedimento relativo al Modello REDDITI 2022 infedele, la riduzione della sanzione sarà a 1/6 del minimo. Invece, se a settembre 2025 venisse notificato uno schema di provvedimento relativo a un modello REDDITI 2022 infedele ma preceduto da un PVC, la riduzione della sanzione sarà a 1/5 del minimo.
Per alcuni tributi, il controllo non inibisce il ravvedimento, nemmeno con le modifiche apportate all’art. 13 cioè per:
- i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate,
- i tributi doganali
- e le accise.
L’accesso al ravvedimento è bloccato dalla notifica dell’atto impositivo o dalla comunicazione bonaria.
Vengono però introdotte riduzioni delle sanzioni che dipendono dallo stadio procedimentale in cui ci si trova il contribuente.
Se è stato raggiunto dal verbale di constatazione e/o dallo schema di atto ex art. 6-bis della Legge n. 212/2000 strumentale al contraddittorio preventivo, il calcolo è diverso.
Riepiloghiamo nella tabella che segue la nuova regola:
VIOLAZIONI COMMESSE DAL 01.09.2024 | |
Stadio procedimentale in cui si trova il contribuente: | riduzione della sanzione |
|
a 1/6 del minimo (lett. b-ter, D.Lgs. n. 472/1997) |
|
a 1/5 del minimo (lett. b-quater, D.Lgs. n. 472/1997) |
|
a 1/4 del minimo (lett. b-quinquies, D.Lgs. n. 472/1997) |
Il contribuente decide quante e quali violazioni indicate nel PVC sanare, ma è opportuno comunicare all’Ufficio i rilievi ravveduti, in modo che la procedura segua il proprio corso solo per gli altri (circolare n. 6/E/2015, § 10.3).
Violazioni sulla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e sulla mancata installazione del misuratore fiscale (art. 6, commi 2-bis e 3 e art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997) |
il ravvedimento è inibito. È possibile il ravvedimento della successiva dichiarazione infedele, in cui tali violazioni sono recepite. |